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Strade fantasma in Cilento: la Cassazione conferma condanna al risarcimento

Le Sezioni Unite della Cassazione (ordinanza 5191/2026) confermano la giurisdizione della Corte dei Conti sulla responsabilità della banca tesoriera per danno erariale

Di:
Ernesto Rocco
Di:Ernesto Rocco
Inizia l'attività giornalistica nel 2003, collaborando con il mensile "Il Cilento Nuovo". Successivamente diventa addetto stampa dell'U.S.Agropoli 1921, ruolo che manterrà fino al 2013 e che...
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Pubblicato il: 08/03/2026
Aggiornato il: 09/03/2026
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La Corte di Cassazione ha messo un punto fermo su una complessa vicenda di ammanchi nelle casse pubbliche, riaffermando la piena giurisdizione della Corte dei Conti anche nei confronti degli istituti bancari che svolgono il servizio di tesoreria. Il ricorso, presentato proprio da un istituto bancario, è stato dichiarato inammissibile, confermando così la condanna al risarcimento di oltre 1,5 milioni di euro in favore della Provincia di Salerno per la vicenda delle strade fantasma (leggi qui).

Il caso: mandati di pagamento per crediti inesistenti

La vicenda trae origine da un’attività ritenuta illecita coordinata tra funzionari pubblici e dipendenti dell’istituto di credito. Secondo quanto accertato nei gradi di merito, due funzionari della Provincia di Salerno avevano predisposto mandati di pagamento per crediti inesistenti a favore di una ditta individuale priva di titolo.  

Leggi anche:

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Strade fantasma, Provincia avvia procedure per recupero di 6 milioni di euro

I dipendenti della banca, titolare del servizio di tesoreria provinciale, avevano proceduto a quietanzare tali mandati, permettendo l’erogazione di denaro pubblico a terzi. La Corte dei Conti aveva dunque ravvisato un rapporto di servizio tra la banca e l’ente pubblico, condannando l’istituto in solido con i funzionari per il danno patrimoniale causato.  

La questione di giurisdizione e la responsabilità del tesoriere

Il nucleo del ricorso presentato dalla Banca verteva sul presunto difetto di giurisdizione del giudice contabile. La difesa sosteneva che l’accertamento degli illeciti commessi dai cassieri (mancata rilevazione di falsità o violazioni delle norme antiriciclaggio) dovesse spettare al giudice ordinario.  

Le Sezioni Unite hanno tuttavia respinto tale tesi, ricordando che la giurisdizione contabile è pacifica nei confronti del tesoriere. La Suprema Corte ha chiarito che l’accertamento delle condotte illecite dei dipendenti non è un elemento esterno, ma attiene ai limiti interni della giurisdizione speciale. In merito a ciò, l’ordinanza sottolinea che:  

«l’accertamento della sussistenza e della imputabilità soggettiva di condotte violatrici di obblighi di servizio o contra ius, eziologicamente causatrici del danno, non è questione di giurisdizione e neppure prius logico giuridico ai fini della declaratoria di (un eventuale) difetto di giurisdizione».

Prescrizione e poteri del giudice

Un altro punto ha riguardato la prescrizione dell’azione erariale. La banca lamentava che la Corte dei Conti avesse “creato” una norma sulla sospensione della prescrizione, facendo coincidere il dies a quo con l’esercizio dell’azione penale. Anche in questo caso, la Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile, specificando che eventuali errori nell’interpretazione della legge non configurano un eccesso di potere giurisdizionale.  

Secondo le Sezioni Unite:

«L’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore […] si configura allorquando il giudice speciale applichi una norma da lui stesso creata […] non già in relazione all’attività di interpretazione sia pure estensiva o analogica di una disposizione di legge».

Conclusioni della Suprema Corte

Il ricorso è stato integralmente respinto, confermando che il controllo di legittimità delle Sezioni Unite sulle decisioni della Corte dei Conti è circoscritto rigorosamente ai limiti esterni della giurisdizione.

Non è stata pronunciata condanna alle spese per la Procura Generale, data la sua natura di parte solo formale e portatrice dell’interesse generale dell’ordinamento.  

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