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Attualità

Vallo della Lucania, incompatibilità di Ametrano: Corte d’appello rigetta ricorso dei 5 Stelle

Rivestiva il doppio ruolo di consigliere comunale e presidente Yele

Di: Comunicato Stampa
Pubblicato il: 06/12/2018
Aggiornato il: 06/12/2018
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Marcello Ametrano

Con sentenza n. 1855/2018, la Corte di appello di Salerno ha respinto l’impugnativa proposta da Lorenzo Lentini, Gabriella Guzzo e Carlo Ruocco, attivisti del Movimento Cinque Stelle di Vallo della Lucania, per la riforma dell’ordinanza del 15 aprile 2017, con la quale il Tribunale vallese aveva dichiarato improcedibile il ricorso proposto nei confronti di Marcello Ametrano per la presunta causa di incompatibilità derivante dal cumulo delle cariche di consigliere del Comune di Vallo della Lucania e di presidente della “Yele Spa”.

A sostegno del gravame, i grillini, difesi dagli avvocati Oreste Agosto e Licia Claps, avevano addotto l’erroneità della declaratoria di improcedibilità per un’inesatta valutazione dei fatti da parte dei giudici di primo grado e insistito per l’accertamento della situazione di conflitto, con la conseguente pronuncia di decadenza dalla carica consiliare, pur riconoscendo che il 27 febbraio 2017 lo stesso Ametrano, difeso in appello dagli avvocati Antonio Brancaccio, Pasquale D’Angiolillo e Antonio Verde, aveva rassegnato le dimissioni dalla presidenza della società, già affidataria del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il Comune di Vallo della Lucania e per altri Comuni del Cilento.
Il collegio giudicante salernitano, condividendo l’eccezione già sollevata in primo grado dall’avvocato Pasquale D’Angiolillo, ha ritenuto l’appello infondato, atteso che, nel proporre il ricorso originario, gli appellanti avevano violato il termine perentorio di notifica, come disposto nel decreto di fissazione di udienza e stabilito dal combinato disposto degli artt. 22, commi 1 e 5, D.Lgs. n. 150/2011 e 702-bis, comma 3, c.p.c., assorbendo ogni ulteriore questione.

La Corte di appello ha, peraltro, disposto a carico degli appellanti la condanna alle spese del grado per € 5.300,00 per compensi professionali, oltre che il rimborso forfettario del 15%, IVA e CNAP, confermando anche la condanna alle spese del primo grado per € 1.615,00, oltre IVA e CNAP, nonché irrogando il pagamento di un ulteriore importo, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002.

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