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Biometano a Ogliastro Cilento: il Consiglio di Stato salva l’impianto e detta le regole sulle proroghe automatiche

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso del Comitato sul biometano di Ogliastro Cilento. Chiariti i termini di decadenza dei titoli e il valore delle proroghe edili

Di: Ernesto Rocco
Pubblicato il: 25/05/2026
Aggiornato il: 25/05/2026
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Tar Salerno

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, si è pronunciato in modo definitivo sulla controversia legata alla realizzazione di un impianto di produzione di biometano nel Comune di Ogliastro Cilento. I giudici di Palazzo Spada hanno respinto il ricorso presentato dal Comitato Cittadino “Le Cinque Terre” e da alcuni privati e imprese locali, confermando la validità del titolo autorizzativo concesso alla società Bf s.r.l.. La sentenza riscrive parzialmente le motivazioni espresse in primo grado dal T.a.r. Campania, offrendo un’importante interpretazione sull’evoluzione delle proroghe legali nel settore edilizio.

La genesi della controversia e la decisione del T.a.r.

La vicenda ha origine dal provvedimento con cui il Comune di Ogliastro Cilento nell’agosto del 2025 aveva respinto l’istanza dei cittadini. Il comitato chiedeva di dichiarare la decadenza dell’autorizzazione rilasciata alla Bf s.r.l. il 3 settembre 2021, sostenendo che i lavori non fossero iniziati entro i termini di legge previsti dall’articolo 15, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001. Il T.a.r. Salerno aveva inizialmente respinto il ricorso ritenendo applicabile un termine triennale introdotto da una norma successiva, ipotizzando una “etero-integrazione” del titolo abilitativo.

Il principio giuridico applicato dal Consiglio di Stato

I giudici di secondo grado, pur confermando il rigetto del ricorso, hanno corretto l’impostazione del primo tribunale. Il Consiglio di Stato ha chiarito che non è possibile applicare retroattivamente il termine triennale in base al principio tempus regit actum, precisando che “rimane fermo il termine annuale, non potendo operare una applicazione retroattiva del nuovo termine o una ‘etero-integrazione’ come invece ritenuto dal T.a.r.”.

Tuttavia, la legittimità del titolo viene salvata dalla successiva legislazione d’emergenza legata alla crisi ucraina e alle difficoltà di approvvigionamento dei materiali edili. L’originaria proroga di un anno prevista dal decreto legge n. 21 del 2022 è stata infatti progressivamente estesa dai successivi decreti governativi a 30, 36 e infine 48 mesi.

L’effetto automatico delle proroghe legislative

Un passaggio chiave della sentenza stabilisce che il termine di decadenza, originariamente fissato al 3 settembre 2022, deve considerarsi automaticamente prorogato dalle leggi vigenti nel tempo, fissando l’attuale scadenza al 3 settembre 2026. Il Collegio ha specificato che “deve ritenersi sufficiente la prima richiesta di proroga per beneficiare anche di tutte le successive proroghe che sono state previste senza alcuna soluzione di continuità”. Non era quindi necessaria una nuova istanza da parte della società per ogni successiva modifica legislativa.

Esclusa la violazione sul preavviso di rigetto

I giudici hanno inoltre respinto il motivo di appello inerente alla presunta violazione dell’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990. È stato infatti ribadito che “il procedimento di decadenza del permesso di costruire non è un procedimento ad istanza di parte, ma d’ufficio, per cui l’istanza di parte ha mero valore sollecitatorio e non è dovuto il c.d. preavviso di rigetto”. Alla luce di questi elementi, l’appello è stato integralmente respinto, con la compensazione delle spese di lite tra le parti vista la complessità e la novità della materia normativa trattata.

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