Il sindaco di Omignano, Raffaele Mondelli, ha emesso un’ordinanza per prevenire il rischio incendi in vista del periodo di massima pericolosità; il provvedimento è in vigore dal 15 giugno al 30 settembre 2025.
Il provvedimento
Il provvedimento vieta, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali ricadenti sul territorio comunale, di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono scintille, fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco.
L’ordinanza prevede inoltre che, i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili estradali, i responsabili di strutture turistiche, ruderi abbandonati, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.
Sanzioni per i trasgressori
Previste anche sanzioni per chi viola l’ordinanza. Nel caso di mancata pulizia di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione di € 173,00 a € 694,00; nel caso di mancata pulizia di aree incolte in genere sarà elevata una sanzione pecuniaria di € 150,00. Nel caso invece di azioni e/o di inadempimenti agli obblighi che possono determinare anche solo potenzialmente l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 5.000,00 e non superiore ad € 50.000,00.