Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), ha pubblicato una sentenza che mette un punto – almeno per il momento – alla controversia legale tra due dipendenti-amministratrici e la Comunità Montana Alento Monte Stella. I giudici salernitani hanno dichiarato l’improcedibilità del ricorso a seguito dei successivi interventi di modifica regolamentare operati dall’ente montano.
L’origine del contenzioso e la clausola di incompatibilità
La vicenda nasce nell’estate del 2025, quando il Consiglio generale della Comunità Montana approva una serie di modifiche al proprio Statuto. L’intervento più discusso riguarda l’introduzione del comma 2 all’articolo 35, con cui viene sancita l’incompatibilità tra il rapporto di lavoro alle dipendenze dell’ente e le cariche elettive (sindaco, assessore o consigliere comunale) nei Comuni facenti parte della Comunità Montana, salvo il collocamento in aspettativa non retribuita.
Contro questo provvedimento insorgono Lora Rizzo e Rosalia Mautone, dipendenti dell’ente montano e al contempo consiglieri comunali a Rutino (dove una delle due ricopre anche la carica di vicesindaco). Assistite dagli avvocati Guido Lenza e Ferdinando Belmonte, le ricorrenti impugnano gli atti nell’ottobre 2025, ritenendo lo Statuto illegittimo poiché il d.lgs. 267/2000 (TUEL) non prevede espressamente tale causa di incompatibilità, configurando così una compressione ingiustificata del diritto di elettorato passivo. In un primo momento, il TAR accoglie l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia della norma statutaria con l’ordinanza n. 466 del 5 novembre 2025.
Il passo indietro dell’ente e la ridefinizione del conflitto di interessi
Nelle more del giudizio di merito, la Comunità Montana Alento Monte Stella, difesa dall’avvocato Emilio Forrisi, sceglie di ritornare sui propri passi. Con la deliberazione consiliare n. 2 del 21 marzo 2026, l’ente riformula integralmente la disposizione contestata.
La nuova versione dell’articolo 35 non parla più di incompatibilità immediata ma individua un “potenziale conflitto di interesse”. Tale clausola, tuttavia, viene circoscritta esclusivamente ai futuri rinnovi dei consigli comunali, facendo esplicitamente salvi i rapporti e le cariche già esistenti al momento dell’entrata in vigore della norma. Di conseguenza, la posizione delle ricorrenti viene preservata.
La decisione del TAR Salerno: ricorso improcedibile e spese compensate
Alla luce della nuova formulazione regolamentare, i magistrati della Prima Sezione (Salvatore Mezzacapo Presidente, Antonio Andolfi Consigliere Estensore e Rosa Anna Capozzi Referendario) hanno preso atto del mutato quadro normativo interno. Nonostante la difesa delle lavoratrici avesse chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, il Collegio ha optato per l’improcedibilità.
I giudici hanno infatti evidenziato che la deliberazione sopravvenuta potrebbe non essere considerata del tutto satisfattiva dalle ricorrenti, le quali si sono riservate il diritto di impugnare il nuovo provvedimento con un ricorso autonomo. Tuttavia, per quanto concerne il perimetro del giudizio in corso, il TAR rileva che:
“In seguito alla modifica statutaria, parte ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso, non potendo trarre alcuna utilità dall’eventuale annullamento di una disposizione statutaria superata e non più in vigore”.
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha quindi pronunciato l’improcedibilità del ricorso, disponendo la totale compensazione delle spese di giudizio tra le parti in virtù dell’evoluzione sostanziale della controversia.
