Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), ha respinto il ricorso presentato da numerose strutture ricettive del territorio di Capaccio Paestum. I giudici amministrativi hanno confermato la piena legittimità dei provvedimenti comunali e d’ambito che hanno rideterminato le tariffe TARI per l’anno 2025. La pronuncia mette un punto fermo sulla complessa vicenda legata al recupero dei mancati ricavi derivanti dall’evasione e dalle morosità dei tributi locali.
Le ragioni del ricorso dei balneari e degli albergatori
A ricorrere in giudizio erano state diverse società ed imprese alberghiere. I ricorrenti contestavano gli atti con cui il Comune aveva rimodulato il piano economico finanziario (PEF). Secondo i gestori, l’operazione aveva generato un incremento del carico tributario superiore al 30%, giudicato eccessivamente gravoso e privo di una corretta base normativa. Sotto la lente d’ingrandimento era finita la scelta di calcolare una percentuale media di inesigibilità del 37,25% basata sui ruoli TARI degli anni compresi tra il 2020 e il 2023.
Perché la rimodulazione del PEF è considerata legittima
Nel merito, il TAR Salerno ha ritenuto infondate le tesi della parte ricorrente. I giudici hanno chiarito che la normativa nazionale impone che la TARI garantisca sempre la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di igiene urbana. In questo contesto, i crediti risultati inesigibili e i relativi mancati ricavi costituiscono una componente di costo che deve essere necessariamente considerata ai fini tariffari.
Il Tribunale ha inoltre validato il metodo di calcolo utilizzato dalle autorità competenti. L’introduzione di una quota di inesigibilità media spalmata su quattro esercizi finanziari (2020-2023) non ha rappresentato un cumulo indiscriminato di debiti, bensì una scelta finalizzata a rendere più equo l’impatto sulla tariffa, evitando oscillazioni repentine o distorsioni causate da fattori contingenti. Gli atti impugnati, che recepivano le determinazioni dell’Ente d’Ambito ATOS e le linee guida di ARERA, hanno quindi trovato la piena conferma del collegio giudicante. Le spese di giudizio sono state interamente compensate tra le parti coinvolte.
