Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, ha parzialmente accolto il ricorso presentato da Giuseppe Rotolo, consigliere della Comunità Montana Alento Monte Stella (rappresentato da Guido Lenza e Ferdinando Belmonte). La sentenza numero 754 del 2026 ha sancito l’illegittimità di alcune norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio Generale, approvato nel giugno 2025, che limitavano le prerogative dei consiglieri e violavano i criteri di calcolo del quorum.
Diritto di accesso: illegittimo il divieto di copia delle proposte
Uno dei punti cardine della decisione riguarda l’articolo 5, comma 3, del regolamento. La norma prevedeva che i consiglieri potessero visionare le proposte di deliberazione ma non ottenerne copia, definendole erroneamente come “atti informali”.
Il Collegio ha giudicato fondata la censura del ricorrente, rilevando una violazione dell’articolo 43 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL). Secondo i magistrati, il diritto di accesso dei consiglieri deve essere interpretato in senso ampio per consentire un “voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio”. La sentenza chiarisce che:
“I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici… tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato”.
Non possono quindi essere invocati motivi di riservatezza o oneri amministrativi per negare il rilascio di copie digitali di documenti fondamentali per l’attività politica.
Errore nel calcolo del quorum: il Presidente va escluso
Il TAR ha annullato anche l’articolo 7, comma 2, relativo alla validità delle sedute in seconda convocazione. Il regolamento dell’ente non specificava che, nel computo del quorum necessario (pari a un terzo dei componenti), dovesse essere escluso il Presidente della Comunità Montana.
Questa omissione è stata ritenuta illegittima poiché in contrasto con la Legge Regionale della Campania n. 12 del 2008, che stabilisce criteri precisi per la validità delle adunanze nelle comunità montane. Il tribunale ha ribadito che la mancata precisazione normativa alterava la corretta formazione del quorum costitutivo.
Carenza di interesse e rigetto degli altri motivi
La sentenza ha invece dichiarato improcedibili o infondate le altre contestazioni. Nello specifico, l’impugnazione dell’articolo 4 (convocazione del Consiglio) e dell’articolo 35 (divieto di discussione su interrogazioni) è decaduta poiché l’ente, durante il giudizio, ha modificato le norme in senso favorevole al ricorrente, determinando una sopravvenuta carenza di interesse.
Respinte le critiche agli articoli 32 e 33 riguardanti il termine di 30 giorni per la presentazione di interrogazioni e interpellanze, ritenuto conforme alla legge. Analogamente, è stato confermato il potere del Presidente di annullare votazioni irregolari (art. 29), purché resti salva la possibilità per l’assemblea di esprimersi in via definitiva. Data la soccombenza reciproca, il TAR ha disposto la compensazione integrale delle spese legali tra le parti.
