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Caso De Luca – Scognamiglio, assolti i giornalisti: “Cronaca legittima se fedele agli atti”

La Cassazione annulla senza rinvio le accuse contro Nicola Porro e altri giornalisti: riportare intercettazioni coerenti con gli atti d'indagine è un dovere

Di:
Ernesto Rocco
Di:Ernesto Rocco
Inizia l'attività giornalistica nel 2003, collaborando con il mensile "Il Cilento Nuovo". Successivamente diventa addetto stampa dell'U.S.Agropoli 1921, ruolo che manterrà fino al 2013 e che...
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Pubblicato il: 14/03/2026
Aggiornato il: 14/03/2026
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Vincenzo De Luca

La Corte Suprema di Cassazione, Quinta Sezione Penale, ha messo la parola fine a una lunga vicenda giudiziaria che vedeva coinvolti numerosi esponenti di spicco del giornalismo italiano. I giudici di legittimità hanno annullato senza rinvio la precedente decisione del Tribunale di Roma, stabilendo che il fatto non costituisce reato. Al centro del caso, le cronache pubblicate nel 2015 riguardanti un’inchiesta per presunta corruzione che aveva coinvolto l’allora magistrato Anna Scognamiglio.

Il caso: intercettazioni e dovere di informare

La vicenda trae origine da una serie di articoli pubblicati su diverse testate nazionali nel novembre 2015. I giornalisti — tra cui Nicola Porro, Alessandro Barbano e Sarah Varetto — avevano riportato il contenuto di alcune intercettazioni telefoniche. In tali conversazioni si faceva riferimento a presunte manovre per ottenere un incarico dirigenziale in favore di Guglielmo Manna, marito della Scognamiglio, in cambio di una decisione favorevole al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

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Sebbene il magistrato sia stato successivamente assolto nel 2022, la Cassazione ha chiarito che il diritto di cronaca non può essere valutato “ex post”. Secondo la Corte, il criterio della verità postula la “necessaria coerenza della notizia divulgata rispetto al contenuto degli atti e dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria” disponibili al momento della pubblicazione.

La prevalenza del merito sulla prescrizione

Il Tribunale di Roma, nel gennaio 2025, aveva dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno accolto i ricorsi delle difese, rilevando come la causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di cronaca emergesse in modo evidente dagli atti.

La sentenza sottolinea come l’articolo pubblicato debba essere “fedele al contenuto del provvedimento stesso”, non potendosi richiedere al giornalista di “dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria, né conferire rilievo a quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale”. Gli Ermellini hanno inoltre ritenuto giustificabile l’errore sull’identità di un’interlocutrice in una telefonata a causa dell’omonimia tra la moglie e la sorella del Manna, definendola una “marginale inesattezza” che non modifica la struttura essenziale del fatto.

Il giornalismo come potere e dovere

Nelle motivazioni, la Suprema Corte eleva il ruolo dell’informazione, definendo il diritto di cronaca come “al tempo stesso, un potere e, si aggiunge, un dovere (di informare), data l’interesse pubblico alla conoscenza della notizia e alla sua attitudine a contribuire alla formazione della pubblica opinione”.

Gli articoli oggetto del contendere, secondo i giudici, non esibivano deduzioni soggettive ma si limitavano a riportare intercettazioni che “opportunamente contestualizzate, giustificano l’esercizio del diritto di cronaca nei limiti previsti dall’ordinamento”. La decisione ribadisce dunque il principio per cui la verità del giornalista è quella che scaturisce dalla coerenza con gli atti d’indagine nel momento in cui i fatti accadono.

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