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Alta velocità a Eboli, il Tar salva la Casa del Fico: annullata la demolizione per i binari

Il Tar di Salerno blocca l'abbattimento della storica Casa Rurale del Fico a Eboli per l'Alta Velocità, annullando il diniego di vincolo della Soprintendenza

Di: Ernesto Rocco
Pubblicato il: 04/02/2026
Aggiornato il: 04/02/2026
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Tar Salerno

L’Alta Velocità tra Salerno e Reggio Calabria subisce una battuta d’arresto nel territorio di Eboli. Il Tar di Salerno ha infatti bloccato l’iter che prevedeva la demolizione della storica “Casa Rurale del Fico”, un immobile situato proprio sul tracciato dove dovrebbero sorgere i binari del lotto 1A Battipaglia-Romagnano. Con la sentenza depositata il 2 febbraio, i magistrati amministrativi hanno annullato il provvedimento della Soprintendenza che negava il vincolo culturale sul bene, salvando, almeno per il momento, la struttura dalle ruspe di Rete Ferroviaria Italiana.

Il ricorso e le origini storiche dell’immobile

La vicenda trae origine dal diniego opposto dalla Soprintendenza di Salerno e Avellino il 10 febbraio 2025. Nonostante le indagini d’archivio avessero confermato l’esistenza di un fabbricato rurale nell’area già nel 1757, successivamente appartenuto ai “Padri Cinesi” e censito nel catasto del 1886, il Ministero aveva escluso l’interesse culturale. Secondo i tecnici ministeriali, i danni del sisma del 1980 e i successivi interventi in calcestruzzo armato avrebbero reso l’edificio “un organismo verosimilmente diverso dall’originario, sia in pianta che in elevato”.

Sotto la lente dei periti era finita anche un’epigrafe del 1587 riferita al cardinale Carafa, incastonata nella facciata sud. Per l’amministrazione, il reperto sarebbe stato collocato in quella posizione solo dopo il 1991, risultando quindi “non associabile al fabbricato rurale attuale”.

La decisione dei magistrati amministrativi

Il proprietario del complesso immobiliare, assistito dall’avvocato Lorenzo Lentini, ha contestato la decisione lamentando l’impossibilità di intervenire nel processo decisionale. La Prima Sezione del Tar, presieduta da Antonio Andolfi, ha accolto tale tesi evidenziando un vizio procedurale determinante. I giudici hanno stabilito che l’amministrazione aveva l’obbligo di garantire il confronto con il privato prima di procedere al rigetto definitivo.

Nella sentenza si legge che “in caso di provvedimento discrezionale – e solo in questo – l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto comporta comunque la caducazione dell’atto viziato”. Il tribunale ha ribadito che la legge non permette allo Stato di provare a posteriori che la decisione finale non sarebbe mutata in presenza delle osservazioni del cittadino.

Il diritto al contraddittorio e il futuro del bene

Il Tar ha richiamato con fermezza il Ministero al rispetto delle garanzie partecipative, sottolineando che “la pienezza del contraddittorio interno al procedimento costituisce la garanzia principale per il privato che intenda spiegare alla pubblica amministrazione le proprie ragioni”. Secondo i magistrati, la Soprintendenza ha agito in modo unilaterale, “impedendo la corretta instaurazione del contraddittorio interno al procedimento”.

L’annullamento del diniego impone ora al Ministero della Cultura di riaprire l’istruttoria. L’ente dovrà analizzare nuovamente la storia dei Padri Cinesi e dell’epigrafe del Carafa, valutando le perizie della proprietà. L’amministrazione dovrà quindi “riesercitare il potere sollecitato dalla parte privata e determinarsi definitivamente al riguardo dopo aver preso in esame le osservazioni di parte ricorrente”.

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