Il panorama di Palinuro, nel Comune di Centola, non sarà alterato dalla stazione radio base inizialmente autorizzata. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima di Salerno) ha messo un punto fermo su una complessa vicenda legale che vedeva contrapposti una società della zona, i gestori di telefonia e diverse amministrazioni pubbliche.
Il cuore della controversia: tutela del paesaggio contro infrastrutture
La vicenda nasce dal ricorso contro un’autorizzazione emessa dal SUAP Cilento. Tale atto concedeva il via libera per l’installazione di una stazione radio base in via Saline.
Nonostante i pareri inizialmente acquisiti tramite silenzio-assenso o procedure asincrone, le autorità di tutela hanno successivamente sollevato gravi obiezioni sulla compatibilità dell’opera con il delicato ecosistema del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
Le motivazioni del diniego e il contrasto con il PTP
Il tribunale, che già si era espresso sul caso, ha accolto le ragioni dei ricorrenti, supportate dagli interventi in autotutela del Comune di Centola e della Soprintendenza. L’intervento è stato giudicato “incompatibile con il contesto paesaggistico”. Secondo quanto riportato dagli atti della Commissione locale per il paesaggio, le opere previste avrebbero comportato:
“esecuzione di movimenti di terra che comportino estese e sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno; espianto della vegetazione arborea e degli uliveti; realizzazione di elettrodotti ed altre infrastrutture aeree”.
La sentenza sottolinea come l’infrastruttura risultasse in palese contrasto con l’articolo 9 del Piano Territoriale Paesistico (PTP) del Cilento Costiero, il cui obiettivo primario è la salvaguardia dei caratteri ambientali nelle loro diverse componenti.
La decisione del TAR e le conseguenze legali
Il collegio giudicante, presieduto dal magistrato Rosa Anna Capozzi, ha analizzato diversi ricorsi accorpati. Se da un lato è stata dichiarata l’improcedibilità di alcuni ricorsi introduttivi dei gestori, dall’altro il TAR ha confermato la legittimità dei provvedimenti di annullamento d’ufficio emessi dal Comune e dal SUAP.
In sintesi, il tribunale ha stabilito che la tutela di un’area sottoposta a vincolo prevale sulle semplificazioni burocratiche quando queste ultime rischiano di compromettere l’integrità del territorio. La Soprintendenza ha inoltre ribadito che l’intervento presentava “notevoli carenze documentali” ed era “gravemente in contrasto con i principi del d.P.C.M. 12 dicembre 2005”.
La sentenza lascia salva l’ulteriore attività amministrativa, ma definisce un quadro chiaro: la morfologia e la vegetazione di Palinuro restano protette da trasformazioni invasive.
