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Insidia stradale e caduta in monopattino: il Comune di Agropoli non è responsabile

Il Giudice di Pace di Agropoli rigetta la richiesta di risarcimento di 5.000 euro contro il Comune. Senza prova del nesso causale, l'Ente non è responsabile

Di:
Ernesto Rocco
Di:Ernesto Rocco
Inizia l'attività giornalistica nel 2003, collaborando con il mensile "Il Cilento Nuovo". Successivamente diventa addetto stampa dell'U.S.Agropoli 1921, ruolo che manterrà fino al 2013 e che...
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Pubblicato il: 25/02/2026
Aggiornato il: 25/02/2026
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Agropoli Municipio

Il Comune di Agropoli non è responsabile per i danni derivanti da insidie stradali qualora non venga fornita la prova certa del nesso causale e dell’imprevedibilità del pericolo. Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Agropoli, Lucilla Nigro, ponendo fine a una vicenda legale iniziata nel dicembre 2022, che vedeva l’Ente citato in giudizio per un sinistro avvenuto a bordo di un monopattino.

L’attore aveva richiesto una condanna al risarcimento danni, quantificata in 5.000,00 euro, invocando la responsabilità del Comune ai sensi degli articoli 2051 e 2043 del Codice Civile. Secondo la tesi sostenuta in citazione, l’incidente sarebbe stato causato da una pietra non visibile presente sulla carreggiata di una strada comunale scarsamente illuminata, la quale avrebbe provocato la caduta del conducente e il conseguente trasporto presso l’ospedale di Vallo della Lucania.

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La difesa dell’Ente e la prova della corretta manutenzione

Nel corso del procedimento, il Comune di Agropoli, rappresentato e difeso dall’Avvocato Diego Tajani, ha respinto ogni addebito. La strategia difensiva si è basata sulla dimostrazione della corretta manutenzione del tratto stradale interessato, contestando al contempo la mancanza di prove concrete circa la natura occulta del pericolo e l’effettiva dinamica dell’evento.

La giurisprudenza consolidata, richiamata nel corso della causa, stabilisce infatti che l’ente gestore non possa rispondere di alterazioni dello stato dei luoghi che siano estemporanee o imprevedibili, tali da non poter essere rimosse nell’immediatezza. Nel caso di specie, non è stata fornita evidenza né della scarsa visibilità denunciata, né del nesso diretto tra la presenza del detrito e le lesioni riportate dall’utente.

La sentenza: assenza di prova e nesso eziologico

Le motivazioni della sentenza chiariscono il perimetro della responsabilità della Pubblica Amministrazione in qualità di custode della rete viaria. Secondo il Giudice di Pace, l’onere della prova grava in prima istanza sul danneggiato, il quale deve dimostrare non solo il danno, ma anche il nesso causale con il bene in custodia.

In merito al rigetto della domanda, la Dott.ssa Lucilla Nigro ha così concluso: “In assenza di prova dell’evento e del nesso eziologico, non può applicarsi la presunzione di responsabilità a carico della Pubblica amministrazione/custode.”

Questa decisione rappresenta un esito significativo per l’Amministrazione comunale, non solo sotto il profilo giuridico ma anche economico, in quanto evita un esborso dalle casse pubbliche per un evento di cui non è stata accertata la responsabilità dell’Ente.

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