La vicenda legale che vede protagonista il comune di Eboli si avvia verso una nuova e probabile conclusione sfavorevole. Il Tribunale Ordinario di Salerno, seconda sezione civile, ha disposto il rinvio della causa relativa alla richiesta del Comune di ottenere il palazzo Massajoli per usucapione all’udienza del 29 ottobre 2026, ritenendo il giudizio maturo per la decisione e superflua qualsiasi ulteriore attività istruttoria.
La disposizione
La notizia è trapelata dal comune di Eboli, il Tribunale Ordinario di Salerno, seconda sezione civile, ha disposto il rinvio della causa per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all’udienza del 29 ottobre 2026, ritenendo il giudizio maturo per la decisione e inutile ogni ulteriore attività istruttoria. Il provvedimento, firmato dal giudice Giulio Fortunato, riguarda il procedimento promosso dal Comune che aveva chiesto di ottenere la proprietà di un immobile, il palazzo Massajoli per usucapione, dopo essere risultato soccombente sia in primo grado che in appello in un distinto giudizio principale avente ad oggetto la revoca di una donazione. Una domanda senza interesse ad agire. Abbiamo chiesto delucidazioni all’avvocato Antonio Zottoli, legale della parte resistente, la domanda del Comune:” presentava un vizio” giuridico insanabile già in origine.
«A latere del procedimento principale, quello in cui avevamo chiesto la revoca della donazione e che il Comune ha perso sia in primo grado che in appello, l’ente ha avviato un autonomo giudizio per ottenere l’immobile per usucapione», spiega Zottoli. Tuttavia, i presupposti per l’usucapione non risultavano sussistenti: «La richiesta era infondata anche nel merito, perché il bene era stato detenuto in virtù di un contratto di locazione. La legge, invece, richiede un possesso “de facto”, non derivante da un titolo contrattuale». Ma il nodo decisivo non è stato neppure quello.
L’errore “macroscopico” del Comune
Il giudice ha infatti rilevato la messa in discussione dell’interesse ad agire del Comune al momento della proposizione della domanda. «Il giudice ha stabilito – e si tratta di un errore macroscopico da parte della difesa del Comune – che la domanda non poteva essere proposta perché, al momento del deposito, la sentenza di merito non era ancora passata in giudicato», chiarisce l’avvocato Zottoli. In altre parole, il Comune stava chiedendo di usucapire un bene che, giuridicamente, era ancora di sua proprietà, rendendo l’azione priva di fondamento sin dall’inizio.
Il tentativo tardivo di rimediare Successivamente, il Comune ha tentato di rimediare all’errore con una delibera di giunta, rinunciando al ricorso in Cassazione ancora pendente. «Si è pensato di sanare il vizio rinunciando al ricorso per Cassazione, ma l’errore era ormai insanabile», sottolinea Zottoli. Proprio per questo motivo, il Tribunale ha ritenuto superflua ogni ulteriore istruttoria e ha rinviato la causa direttamente alle conclusioni.
Verso il rigetto definitivo della domanda
«All’esito dell’udienza per le conclusioni, il giudice non potrà che decidere in conformità a quanto già stabilito nel primo provvedimento, dichiarando infondata la domanda del Comune per mancanza dei presupposti giuridici e provvedendo anche sulle spese di giudizio», conclude l’avvocato. La decisione attesa per l’ottobre 2026 sembra quindi destinata a chiudere definitivamente la vicenda, con un nuovo esito sfavorevole per l’ente pubblico

😂😂😂😂 quando in un ente pubblico ci sono persone incapaci cose da pazzi c’è in pratica è come se il Comune avesse detto:
“Voglio diventare proprietario di un bene… che risulta ancora mio.”
Questo significa mancanza di interesse ad agire. E se manca questo requisito, la causa è viziata fin dall’inizio. In più risultava contratti di affitto mi sa che il Comune perde tutto