Logo InfoCilento
  • Newsletter
  • Pubblicità
Canale 79
  • Attualità
  • Cronaca
  • Politica
  • Curiosità
  • Sport
  • Eventi
  • Video
  • Turismo
  • Contattaci
Logo InfoCilento
CANALE 79
Live
Cerca un articolo
  • Attualità
  • Cronaca
  • Politica
  • Curiosità
  • Sport
  • Eventi
  • Video
  • Turismo
  • Contattaci
Seguici
Attualità

Cinghiali in strada nel Parco del Cilento: la Cassazione chiarisce le regole per il risarcimento danni

La Cassazione con l'ordinanza 11316/2026 chiarisce il riparto dell'onere della prova nei sinistri con fauna selvatica: non basta l'impatto per essere risarciti

Di:
Ernesto Rocco
Di:Ernesto Rocco
Inizia l'attività giornalistica nel 2003, collaborando con il mensile "Il Cilento Nuovo". Successivamente diventa addetto stampa dell'U.S.Agropoli 1921, ruolo che manterrà fino al 2013 e che...
Segui
Pubblicato il: 29/04/2026
Aggiornato il: 29/04/2026
Condividi

Il tema della responsabilità civile per i danni causati dalla fauna selvatica torna al centro del dibattito giuridico con una recente ordinanza della Corte di Cassazione. La Terza Sezione Civile ha delineato i confini probatori necessari per ottenere il ristoro dei danni in caso di impatto con animali liberi, confermando un orientamento che richiede rigore non solo alla Pubblica Amministrazione, ma anche agli automobilisti.

Il caso: l’incidente nel Parco del Cilento

La vicenda trae origine da un sinistro verificatosi nel 2018 in località Marina di Campagna, nel comune di Pisciotta. Un’automobilista, alla guida della propria vettura, aveva impattato contro un cinghiale che aveva invaso improvvisamente la carreggiata in un tratto privo di segnaletica di pericolo. Se in primo grado il Giudice di Pace aveva accolto la domanda risarcitoria contro la Regione Campania, il Tribunale di Vallo della Lucania aveva successivamente ribaltato il verdetto, rigettando la richiesta della donna.

Leggi anche:

Emergenza cinghiali nel Cilento: cause e soluzioni degli esperti
Cinghiale in strada sulla SS517: scontro tra due auto, sfiorata la tragedia
Cinghiali sulle spiagge del Cilento: emergenza decoro tra Palinuro e Licosa

La decisione dei giudici di appello si è basata sulla condotta di guida: l’entità dei danni al veicolo e il decesso immediato dell’animale hanno portato a desumere che l’auto procedesse a una velocità sostenuta al momento dell’impatto.

La responsabilità oggettiva e l’onere della prova

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso della conducente, ha colto l’occasione per ribadire i principi cardine in materia. I danni causati dalla fauna selvatica sono oggi risarcibili ai sensi dell’art. 2052 c.c., che configura un criterio di imputazione oggettiva a carico della Regione, ente preposto alla gestione e tutela del patrimonio faunistico.

Tuttavia, questo automatismo non esonera il danneggiato dai suoi doveri probatori. Secondo i giudici di legittimità:

“Grava sul danneggiato l’onere di fornire la prova positiva, certa e completa dell’esatta dinamica del sinistro e di aver fatto tutto il possibile per evitare l’impatto. Solo all’esito di tale prova può scattare l’onere per la Regione di dimostrare il caso fortuito”.

In sostanza, non è sufficiente dimostrare l’avvenuta collisione per ottenere il risarcimento; occorre provare che il comportamento dell’animale sia stato la causa determinante dell’evento e che il conducente abbia mantenuto una condotta di guida irreprensibile.

Il concorso tra presunzioni e responsabilità

L’ordinanza chiarisce inoltre come si coordina la responsabilità oggettiva dell’ente pubblico con la presunzione di colpa del conducente prevista dall’art. 2054 c.c.. La Corte spiega che non si tratta di un concorso tra presunzioni omogenee, ma della combinazione tra un criterio di responsabilità oggettiva (per l’animale) e una presunzione di colpa (a carico di chi guida).

Nel caso di specie, la dinamica è rimasta incerta proprio sotto il profilo della diligenza della conducente. La mancanza di prove circa la prudenza tenuta, unita a testimonianze giudicate generiche, ha reso impossibile superare la presunzione di colpa a carico dell’automobilista, portando alla definitiva conferma del rigetto della domanda.

G Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite ›
Condividi questo articolo
Facebook Whatsapp Whatsapp Threads Copia Link
  • Redazione
  • Contattaci
  • Pubblicità
  • Collabora
  • Come vederci
  • Scarica l’app
  • Newsletter
  • Privacy
  • Gestione reclami
  • Codice di condotta

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.