Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 03351/2026, ha messo un punto fermo su una questione cruciale per la gestione degli appalti pubblici: il diritto alla revisione dei prezzi. La Quarta Sezione ha accolto l’appello della società SARIM S.r.l., ribaltando il precedente verdetto del TAR Campania e condannando il Comune di Capaccio Paestum a ricalcolare i corrispettivi per il servizio di igiene urbana.
Il caso: la richiesta di adeguamento del canone
La vicenda nasce dal contratto stipulato nel febbraio 2021 per l’affidamento del servizio di spazzamento e raccolta rifiuti. A fronte di un aumento esponenziale dei costi di gestione, la società appaltatrice aveva richiesto l’attivazione della clausola di revisione prevista dal capitolato speciale d’appalto (art. 30). In particolare, SARIM sollecitava un incremento del canone mensile a circa 504.000 euro e il pagamento degli arretrati maturati tra il 2022 e il 2023.
Il Comune aveva opposto un netto rifiuto, sostenendo che la revisione non fosse un diritto automatico e che non fosse stata dimostrata una variazione dei costi superiore alla soglia del 10%. Una posizione inizialmente confermata dal TAR, che aveva ravvisato un difetto probatorio nella documentazione presentata dall’impresa.
La decisione del Consiglio di Stato: no a formalismi eccessivi
I giudici di Palazzo Spada hanno invece chiarito che, se il contratto prevede clausole specifiche, l’Amministrazione non può imporre condizioni arbitrarie come la soglia del 10%, se questa non è espressamente indicata nella lex specialis. Il fulcro della sentenza risiede nel superamento del rigido formalismo probatorio: se i dati ufficiali (come le tabelle ministeriali del costo del lavoro) non sono disponibili tempestivamente per ritardi burocratici, l’impresa può ricorrere a fonti alternative attendibili.
Sulla questione del costo della manodopera, la sentenza sottolinea:
“L’art. 30 deve, di contro, interpretarsi alla luce del canone della buona fede, che impone di interpretare la lex specialis in modo coerente con le esigenze di lealtà e correttezza nei rapporti tra le parti, impedendo interpretazioni eccessivamente formalistiche o opportunistiche che contraddicano lo spirito dell’accordo”.
Carburante e spese varie: la validità dei listini camerali e ISTAT
Il Consiglio di Stato ha inoltre smontato le contestazioni relative ai costi del carburante e delle spese varie. Non essendo più disponibile il parametro del prezzo fissato dal CIPE (ora CIPESS), l’uso dei listini della Camera di Commercio è stato ritenuto legittimo e necessario per dimostrare gli aumenti. Allo stesso modo, le certificazioni ISTAT sono considerate l’unico parametro ufficiale valido per l’aggiornamento delle spese generali, a fronte dell’impossibilità di ottenere certificazioni camerali non più rilasciate.
Verso il riequilibrio del contratto
La sentenza ribadisce che la revisione dei prezzi ha lo scopo di tutelare il sinallagma contrattuale, ovvero l’equilibrio tra prestazione e corrispettivo. Per i giudici, il meccanismo serve a:
“assicurare un costante equilibrio tra le prestazioni dedotte in contratto, sì da mantenere inalterato il cd. sinallagma funzionale, quando si verificano circostanze sopravvenute incidenti sull’equilibrio tra le prestazioni”.
Il Comune di Capaccio Paestum dovrà ora procedere alla rideterminazione del canone con decorrenza retroattiva dal 1° marzo 2023, liquidando le somme dovute sulla base dell’istruttoria tecnica che tenga conto dei reali rincari subiti dall’operatore economico.
