Logo InfoCilento
  • Newsletter
  • Pubblicità
Canale 79
  • Attualità
  • Cronaca
  • Politica
  • Curiosità
  • Sport
  • Eventi
  • Video
  • Turismo
  • Contattaci
Logo InfoCilento
CANALE 79
Live
Cerca un articolo
  • Attualità
  • Cronaca
  • Politica
  • Curiosità
  • Sport
  • Eventi
  • Video
  • Turismo
  • Contattaci
Seguici
Attualità

Revisione prezzi appalti: il Consiglio di Stato dà ragione alla SARIM contro il Comune di Capaccio Paestum

Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di SARIM S.r.l.: il Comune di Capaccio Paestum dovrà adeguare i canoni del servizio rifiuti. Stop ai formalismi sui costi

Di:
Ernesto Rocco
Di:Ernesto Rocco
Inizia l'attività giornalistica nel 2003, collaborando con il mensile "Il Cilento Nuovo". Successivamente diventa addetto stampa dell'U.S.Agropoli 1921, ruolo che manterrà fino al 2013 e che...
Segui
Pubblicato il: 29/04/2026
Aggiornato il: 29/04/2026
Condividi
Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 03351/2026, ha messo un punto fermo su una questione cruciale per la gestione degli appalti pubblici: il diritto alla revisione dei prezzi. La Quarta Sezione ha accolto l’appello della società SARIM S.r.l., ribaltando il precedente verdetto del TAR Campania e condannando il Comune di Capaccio Paestum a ricalcolare i corrispettivi per il servizio di igiene urbana.

Il caso: la richiesta di adeguamento del canone

La vicenda nasce dal contratto stipulato nel febbraio 2021 per l’affidamento del servizio di spazzamento e raccolta rifiuti. A fronte di un aumento esponenziale dei costi di gestione, la società appaltatrice aveva richiesto l’attivazione della clausola di revisione prevista dal capitolato speciale d’appalto (art. 30). In particolare, SARIM sollecitava un incremento del canone mensile a circa 504.000 euro e il pagamento degli arretrati maturati tra il 2022 e il 2023.

Leggi anche:

Capaccio Paestum, sequestrato allevamento bufalino e scarichi illeciti
Capaccio Paestum, chiusa scuola dell’infanzia per roditori
Spaccio nei casolari a Capaccio Paestum: il blitz svelato da TgCom24

Il Comune aveva opposto un netto rifiuto, sostenendo che la revisione non fosse un diritto automatico e che non fosse stata dimostrata una variazione dei costi superiore alla soglia del 10%. Una posizione inizialmente confermata dal TAR, che aveva ravvisato un difetto probatorio nella documentazione presentata dall’impresa.

La decisione del Consiglio di Stato: no a formalismi eccessivi

I giudici di Palazzo Spada hanno invece chiarito che, se il contratto prevede clausole specifiche, l’Amministrazione non può imporre condizioni arbitrarie come la soglia del 10%, se questa non è espressamente indicata nella lex specialis. Il fulcro della sentenza risiede nel superamento del rigido formalismo probatorio: se i dati ufficiali (come le tabelle ministeriali del costo del lavoro) non sono disponibili tempestivamente per ritardi burocratici, l’impresa può ricorrere a fonti alternative attendibili.

Sulla questione del costo della manodopera, la sentenza sottolinea:

“L’art. 30 deve, di contro, interpretarsi alla luce del canone della buona fede, che impone di interpretare la lex specialis in modo coerente con le esigenze di lealtà e correttezza nei rapporti tra le parti, impedendo interpretazioni eccessivamente formalistiche o opportunistiche che contraddicano lo spirito dell’accordo”.

Carburante e spese varie: la validità dei listini camerali e ISTAT

Il Consiglio di Stato ha inoltre smontato le contestazioni relative ai costi del carburante e delle spese varie. Non essendo più disponibile il parametro del prezzo fissato dal CIPE (ora CIPESS), l’uso dei listini della Camera di Commercio è stato ritenuto legittimo e necessario per dimostrare gli aumenti. Allo stesso modo, le certificazioni ISTAT sono considerate l’unico parametro ufficiale valido per l’aggiornamento delle spese generali, a fronte dell’impossibilità di ottenere certificazioni camerali non più rilasciate.

Verso il riequilibrio del contratto

La sentenza ribadisce che la revisione dei prezzi ha lo scopo di tutelare il sinallagma contrattuale, ovvero l’equilibrio tra prestazione e corrispettivo. Per i giudici, il meccanismo serve a:

“assicurare un costante equilibrio tra le prestazioni dedotte in contratto, sì da mantenere inalterato il cd. sinallagma funzionale, quando si verificano circostanze sopravvenute incidenti sull’equilibrio tra le prestazioni”.

Il Comune di Capaccio Paestum dovrà ora procedere alla rideterminazione del canone con decorrenza retroattiva dal 1° marzo 2023, liquidando le somme dovute sulla base dell’istruttoria tecnica che tenga conto dei reali rincari subiti dall’operatore economico.

G Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite ›
Condividi questo articolo
Facebook Whatsapp Whatsapp Threads Copia Link
  • Redazione
  • Contattaci
  • Pubblicità
  • Collabora
  • Come vederci
  • Scarica l’app
  • Newsletter
  • Privacy
  • Gestione reclami
  • Codice di condotta

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.