Logo InfoCilento
  • Newsletter
  • Pubblicità
Canale 79
  • Attualità
  • Cronaca
  • Politica
  • Curiosità
  • Sport
  • Eventi
  • Video
  • Turismo
  • Contattaci
Logo InfoCilento
CANALE 79
Live
Cerca un articolo
  • Attualità
  • Cronaca
  • Politica
  • Curiosità
  • Sport
  • Eventi
  • Video
  • Turismo
  • Contattaci
Seguici
Attualità

Vallo della Lucania: tombini sporgenti e danni all’auto: Cassazione conferma il risarcimento nonostante la “conoscenza dei luoghi”

La Cassazione (ord. 11441/2026) chiarisce la responsabilità da custodia: abitare nella via del sinistro non basta a escludere il risarcimento per insidia stradale

Di:
Ernesto Rocco
Di:Ernesto Rocco
Inizia l'attività giornalistica nel 2003, collaborando con il mensile "Il Cilento Nuovo". Successivamente diventa addetto stampa dell'U.S.Agropoli 1921, ruolo che manterrà fino al 2013 e che...
Segui
Pubblicato il: 29/04/2026
Aggiornato il: 28/04/2026
Condividi
Corte di Cassazione

La terza sezione civile della Corte di Cassazione ha messo un punto definitivo su una vicenda giudiziaria relativa a un sinistro stradale. Il caso riguarda un incidente avvenuto a Vallo della Lucania, dove un’automobilista aveva riportato danni al veicolo e alla persona a causa di tombini sporgenti e un manto stradale irregolare. La Suprema Corte ha confermato la responsabilità della società incaricata dei lavori sulla via al momento del sinistro, rigettando il ricorso proposto dalla stessa.  

I fatti e le fasi del giudizio di merito

L’evento risale a una sera di aprile del 2005. L’automobilista stava percorrendo la strada sulla quale era ubicata l’abitazione familiare quando la vettura si incastrò in due tombini che emergevano dal fondo stradale, ancora parzialmente in fase di realizzazione a causa di lavori che si protraevano da lungo tempo. In primo grado, il Tribunale competente aveva già riconosciuto le ragioni della parte lesa, condannando la ditta al risarcimento di oltre 5.300 euro per danni non patrimoniali e circa 1.100 euro per spese mediche e danni al mezzo. Tale decisione era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello nel 2021.  

Leggi anche:

Vallo della Lucania, scontro sulla zona PIP di Cognulo: protesta dei residenti e replica del Comune
Vallo della Lucania, novità per l’istituto Torre-Parmenide: parla l’assessore Iolanda Molinaro
Vallo della Lucania: il 23 settembre il forum sul welfare e le comunità

Conoscenza dei luoghi e nesso di causalità

Uno dei punti cardine del ricorso riguardava la presunta consapevolezza della danneggiata circa lo stato dei luoghi. Secondo la difesa della società, il fatto che la donna abitasse in quella via da anni avrebbe dovuto indurla a una prudenza tale da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Tuttavia, la Cassazione ha rigettato questa impostazione, citando quanto già espresso dai giudici d’appello: “la mera conoscenza dei luoghi da parte dell’attrice appellata non consente di ritenere perciò solo interrotto il nesso di causalità tra il bene in custodia e l’evento dannoso”.  

Esclusione del caso fortuito e del concorso di colpa

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso relativi al caso fortuito e al concorso di colpa. Gli Ermellini hanno rilevato che la società stessa, durante il primo grado, aveva rinunciato ad alcuni testimoni poiché l’istruttoria aveva dimostrato che la condotta di guida dell’automobilista era stata estremamente prudente, con una velocità stimata entro i 20 km/h. Inoltre, la presenza di pioggia copiosa nel pomeriggio dell’incidente aveva reso le insidie stradali ancora più pericolose e meno visibili a causa delle pozzanghere.  

Conclusioni e oneri processuali

Il ricorso è stato integralmente rigettato. La sentenza ribadisce un principio importante: il fatto che un cittadino risieda in una determinata via non comporta automaticamente la conoscenza di ogni specifica insidia, né esonera il custode della strada dalle proprie responsabilità. Oltre alla conferma del risarcimento, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.  

G Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite ›
Condividi questo articolo
Facebook Whatsapp Whatsapp Threads Copia Link
  • Redazione
  • Contattaci
  • Pubblicità
  • Collabora
  • Come vederci
  • Scarica l’app
  • Newsletter
  • Privacy
  • Gestione reclami
  • Codice di condotta

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.