La terza sezione civile della Corte di Cassazione ha messo un punto definitivo su una vicenda giudiziaria relativa a un sinistro stradale. Il caso riguarda un incidente avvenuto a Vallo della Lucania, dove un’automobilista aveva riportato danni al veicolo e alla persona a causa di tombini sporgenti e un manto stradale irregolare. La Suprema Corte ha confermato la responsabilità della società incaricata dei lavori sulla via al momento del sinistro, rigettando il ricorso proposto dalla stessa.
I fatti e le fasi del giudizio di merito
L’evento risale a una sera di aprile del 2005. L’automobilista stava percorrendo la strada sulla quale era ubicata l’abitazione familiare quando la vettura si incastrò in due tombini che emergevano dal fondo stradale, ancora parzialmente in fase di realizzazione a causa di lavori che si protraevano da lungo tempo. In primo grado, il Tribunale competente aveva già riconosciuto le ragioni della parte lesa, condannando la ditta al risarcimento di oltre 5.300 euro per danni non patrimoniali e circa 1.100 euro per spese mediche e danni al mezzo. Tale decisione era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello nel 2021.
Conoscenza dei luoghi e nesso di causalità
Uno dei punti cardine del ricorso riguardava la presunta consapevolezza della danneggiata circa lo stato dei luoghi. Secondo la difesa della società, il fatto che la donna abitasse in quella via da anni avrebbe dovuto indurla a una prudenza tale da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Tuttavia, la Cassazione ha rigettato questa impostazione, citando quanto già espresso dai giudici d’appello: “la mera conoscenza dei luoghi da parte dell’attrice appellata non consente di ritenere perciò solo interrotto il nesso di causalità tra il bene in custodia e l’evento dannoso”.
Esclusione del caso fortuito e del concorso di colpa
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso relativi al caso fortuito e al concorso di colpa. Gli Ermellini hanno rilevato che la società stessa, durante il primo grado, aveva rinunciato ad alcuni testimoni poiché l’istruttoria aveva dimostrato che la condotta di guida dell’automobilista era stata estremamente prudente, con una velocità stimata entro i 20 km/h. Inoltre, la presenza di pioggia copiosa nel pomeriggio dell’incidente aveva reso le insidie stradali ancora più pericolose e meno visibili a causa delle pozzanghere.
Conclusioni e oneri processuali
Il ricorso è stato integralmente rigettato. La sentenza ribadisce un principio importante: il fatto che un cittadino risieda in una determinata via non comporta automaticamente la conoscenza di ogni specifica insidia, né esonera il custode della strada dalle proprie responsabilità. Oltre alla conferma del risarcimento, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
