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Tribunale di Vallo della Lucania: archiviate le accuse di stalking, il “like” sui social non è reato

Il Tribunale di Vallo della Lucania archivia un caso di stalking e diffamazione. Il Giudice stabilisce che un "mi piace" sui social non costituisce reato

Di:
Redazione Infocilento
Di:Redazione Infocilento
La redazione di InfoCilento è composta da circa trenta redattori e corrispondenti da ogni area del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. E' questa la vera...
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Pubblicato il: 22/04/2026
Aggiornato il: 22/04/2026
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Tribunale Vallo della Lucania

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico di una donna indagata per presunti atti persecutori e diffamazione. La sentenza mette fine a un lungo contenzioso nato da tensioni private, stabilendo confini precisi sulla rilevanza penale dei comportamenti sui social network e nelle relazioni interpersonali conflittuali.

L’origine del contenzioso e le accuse

La vicenda giudiziaria era scaturita dalla querela di una cittadina di Agropoli che lamentava comportamenti provocatori e minacciosi, sostenendo che tali azioni le avessero causato un grave stato di ansia. Le accuse spaziavano da presunte offese verbali durante incontri casuali a interazioni digitali considerate moleste, tra cui l’apposizione di “mi piace” a post ritenuti offensivi pubblicati da terzi.

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Le indagini hanno però delineato un contesto di forte conflittualità reciproca, originato da dissidi tra i rispettivi nuclei familiari. Un clima di tensione che, secondo il magistrato, ha influenzato la percezione dei fatti portati in tribunale.

Le motivazioni del Giudice: assenza di rilievo penale

Il GIP, accogliendo la richiesta della Procura, ha evidenziato come le condotte contestate non integrino gli estremi del reato di stalking. Molti degli episodi descritti sono stati valutati come reazioni a provocazioni, tra cui l’abitudine della parte offesa di riprendere con il cellulare ogni incontro tra le due donne.

Proprio in merito a questa dinamica, l’ordinanza riporta una citazione significativa della querelante: “io sono costretta a girare col telefono a registrare perché tu sei una bugiarda patologica”. Tali reazioni, pur se talvolta caratterizzate da toni accesi, sono state classificate dal Giudice come “ingiurie penalmente irrilevanti”, prive di quella carica minatoria necessaria per procedere d’ufficio o per una condanna.

La sentenza sui social: il valore del “mi piace”

Un aspetto di particolare interesse giuridico riguarda l’uso dei social network. La querelante accusava l’indagata di diffamazione per aver messo dei “like” a post denigratori. Il Giudice ha però stabilito un principio chiaro: “il mero ‘like’ non è di per sé idoneo in astratto a garantire una maggiore diffusione del post altrui”.

Mancando la prova che quel gesto abbia effettivamente ampliato la platea dei destinatari del messaggio offensivo, la condotta non può essere punita. Inoltre, il magistrato ha rilevato che tali azioni potevano essere considerate come risposte a un precedente “fatto ingiusto” subito dall’indagata, escludendo così la punibilità.

Conclusioni della vicenda

Con l’ordinanza di archiviazione, il Tribunale ha sancito l’insussistenza di elementi idonei a sostenere un’accusa in giudizio. Il provvedimento sottolinea che, in assenza di prove concrete di atti persecutori e vista l’irrilevanza penale delle offese reciproche, non è possibile formulare una ragionevole previsione di condanna, ponendo così fine alla vicenda processuale.

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