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Sicurezza Capaccio Paestum: guida alle nuove regole 2026 per monopattini e coltelli

Scopri le nuove norme 2026 del Comune di Capaccio Paestum: targa e assicurazione obbligatoria per monopattini, regole sul porto di coltelli e sanzioni previste

Di:
Alessandra Pazzanese
Pubblicato il: 06/05/2026
Aggiornato il: 06/05/2026
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Bici e monopattini elettrici

Il Comune di Capaccio Paestum, attraverso la Polizia Municipale guidata dal comandante Antonio Rinaldi, ha diffuso le nuove direttive riguardanti la sicurezza e la legalità sul territorio in relazione al nuovo Pacchetto Sicurezza – Legge n. 54 del 24 aprile 2026. Le normative introducono obblighi stringenti per la micromobilità elettrica e chiariscono i limiti legali relativi al porto di coltelli e lame, definendo sanzioni precise per i trasgressori.

Monopattini elettrici: scattano gli obblighi di targa e assicurazione

La circolazione dei monopattini elettrici subisce una regolamentazione decisiva per incrementare la sicurezza stradale. Il cronoprogramma prevede scadenze imminenti per i proprietari dei mezzi. Dal 16 maggio 2026 diventa obbligatorio il contrassegno identificativo (targa). Si tratta di un adesivo plastificato, personale e non rimovibile, legato al codice fiscale del proprietario. La richiesta va effettuata tramite il Portale dell’Automobilista con accesso SPID o CIE, al costo di circa 8,66 euro.

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Successivamente, dal 16 luglio 2026, entrerà in vigore l’obbligo di assicurazione RC per danni verso terzi. La Polizia Municipale specifica che le polizze standard “Capofamiglia” potrebbero non essere sufficienti, richiedendo una copertura specifica per la micromobilità con costi stimati tra i 25 e i 150 euro annui.

Regole di guida e dotazioni di sicurezza per la micromobilità

Oltre ai documenti, cambiano le modalità di utilizzo dei mezzi. Il casco è ora obbligatorio per tutti i conducenti, inclusi i maggiorenni, e deve essere conforme alle normative europee (UNI EN 1078 o 1080). Per quanto riguarda la circolazione, i monopattini possono transitare esclusivamente su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h.

È severamente vietato circolare sui marciapiedi (ammessa solo la conduzione a mano), procedere contromano o transitare in gallerie e strade extraurbane. I mezzi devono inoltre essere equipaggiati con indicatori luminosi di svolta (frecce) e freni su entrambe le ruote. L’età minima per la guida è fissata a 14 anni. Le sanzioni per chi circola senza targa o assicurazione variano da 100 a 400 euro, mentre la mancanza del casco comporta una multa da 50 a 250 euro.

Porto di coltelli: quando scatta l’arresto e il reato

Il nuovo vademecum sulla sicurezza chiarisce in modo definitivo la distinzione tra porto consentito e reato. Per i coltelli pieghevoli e a lama fissa (con lama pari o superiore a 5 cm, punta acuta e un solo taglio), il porto è permesso solo in presenza di un giustificato motivo. Tale motivo deve essere “concreto, attuale e coerente con il contesto”. La mancanza di giustificazione comporta l’arresto fino a 18 mesi e un’ammenda fino a 20.000 euro.

La normativa è invece categorica per il coltello a scatto (automatico): il porto è vietato in modo assoluto e non è ammesso alcun giustificato motivo. In questo caso, la sanzione prevede la reclusione da 1 a 3 anni e una multa fino a 30.000 euro.

Aggravanti sui mezzi di trasporto pubblico

Un’attenzione particolare è rivolta alla sicurezza sui mezzi di trasporto pubblico come bus, treni, metro e navi. Il porto di qualsiasi tipo di coltello a bordo di questi mezzi costituisce un’aggravante ad effetto speciale, che incide direttamente sul calcolo della pena con un aumento della stessa. In queste circostanze, oltre alle sanzioni ordinarie, è previsto il possesso facoltativo in flagranza e la valutazione del contesto per l’applicazione di misure cautelari.

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