Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con la sentenza n. R.G. 8/2025, ha decretato la conclusione della storica gestione autonoma delle risorse idriche nel Comune di Novi Velia. Il verdetto stabilisce il subentro definitivo di Consac Gestioni Idriche S.p.A. nella conduzione delle reti e degli impianti locali. La decisione non rappresenta soltanto un passaggio tecnico e burocratico, ma segna la conclusione di un’epoca iniziata con le mobilitazioni popolari degli anni settanta, spesso definita come la “Primavera di Praga” del Cilento.
Le radici storiche della resistenza locale
Il legame tra la comunità e le proprie sorgenti risale all’agosto del 1977, quando i cittadini di Novi Velia si opposero ai consorzi per tutelare l’acqua del monte Gelbison. In quel periodo, la sede municipale fu occupata per diciannove giorni e l’intera amministrazione comunale rassegnò le dimissioni il 19 agosto 1977. Da quegli eventi nacque il movimento politico “Maria Cristina per la libertà”, che utilizzò come simbolo la campana del seminario e governò il paese per i due decenni successivi, ponendo la tutela dell’autonomia idrica al centro della propria identità politica.
I limiti della clausola di salvaguardia
La disputa legale si è concentrata sull’articolo 147 del d.lgs. 152/2006, che prevede la possibilità per i comuni montani di mantenere gestioni autonome in presenza di determinati requisiti di eccellenza. Tuttavia, le normative vigenti impongono scadenze rigorose: le gestioni che non hanno ottenuto il riconoscimento dall’ente d’ambito entro il 1° luglio 2022 devono confluire nel gestore unico. Il Tribunale ha rilevato una inerzia procedurale da parte dell’ente locale, sottolineando come la mancata impugnazione della Delibera ATO SELE n. 3 del 2011, che già individuava Consac come gestore unico, abbia reso tardiva ogni successiva contestazione.
Le motivazioni tecniche della sentenza
I giudici hanno basato la decisione su elementi oggettivi che rendono il passaggio a Consac un atto obbligato. È emerso che il Comune aveva già affidato alla società la gestione della fognatura e della depurazione, conferendo di fatto al gestore unico tutte le informazioni tecniche necessarie per completare il ciclo integrato dell’acqua. Il trasferimento delle infrastrutture è stato qualificato come un’operazione materiale dovuta per legge, e non come un nuovo provvedimento amministrativo soggetto a negoziazione.
Il ruolo della conferenza di servizi e la condanna alle spese
Il Tribunale ha inoltre confermato la legittimità della Conferenza di Servizi del luglio 2024, definendola uno strumento di semplificazione per il passaggio di consegne e non un organo decisionale. La sentenza si chiude con la condanna del Comune al pagamento delle spese legali, quantificate in 5.000 euro complessivi a favore di EIC e Regione Campania. Con questo atto, l’acqua delle sorgenti del Gelbison entra formalmente nel sistema di gestione integrata, archiviando definitivamente la stagione dell’autonomia rivendicata dal movimento Maria Cristina.
