Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, attraverso la sezione staccata di Salerno, ha respinto il ricorso presentato dalla società titolare dello stabilimento balneare situato nella baia di Trentova ad Agropoli. Al centro della controversia legale vi è un’ordinanza di demolizione emessa dal Comune lo scorso marzo, riguardante alcune opere edilizie non conformi ai titoli autorizzativi. I giudici amministrativi hanno confermato la legittimità del provvedimento comunale, definendo il ricorso manifestamente infondato a causa della natura vincolata dell’atto e dei numerosi vincoli di tutela ambientale che insistono sull’area costiera interessata.
I motivi della contestazione edilizia
L’ordinanza di demolizione emessa dall’area Governo del territorio del Comune di Agropoli riguarda nello specifico tre punti contestati alla proprietà dello stabilimento. Il primo fa riferimento alla realizzazione di interventi di risanamento strutturale eseguiti con pareti a sandwich in cemento armato e casseri pronti per il getto di calcestruzzo. Tale metodologia costruttiva, secondo quanto emerso, non risultava descritta nelle relazioni tecniche allegate al progetto per l’ottenimento dei pareri ambientali e paesaggistici.
La seconda contestazione riguarda la mancanza della relazione di incidenza e della relativa autorizzazione V.Inc.A., ritenuta necessaria in quanto l’area ricade all’interno del perimetro protetto del Parco e della Rete Natura 2000. Infine, l’ente locale ha contestato la posa in opera di una pavimentazione in calcestruzzo liscio su una superficie demaniale di circa 80 metri quadrati, eseguita in assenza di concessione o autorizzazione specifica.
I vincoli ambientali e la decisione del Tar
I magistrati della Seconda Sezione del Tar Salerno hanno evidenziato che il compendio immobiliare sorge su un territorio sottoposto a una fitta serie di tutele normative, tra cui il vincolo idrogeologico, paesaggistico, demaniale e sismico. La zona è inoltre classificata come Sito di Importanza Comunitaria e Zona di protezione speciale. In virtù di questo quadro normativo, i giudici hanno ribadito che qualsiasi opera in cemento armato e calcestruzzo richiede una preventiva segnalazione e un esplicito atto di assenso da parte delle autorità competenti.
La sentenza ha confermato anche la necessità della valutazione di incidenza per gli interventi di cementificazione effettuati. Sul punto, i giudici hanno ricordato il principio giurisprudenziale secondo cui tale adempimento è obbligatorio ogniqualvolta non si possa escludere che il progetto pregiudichi il sito protetto. Il tribunale ha quindi rigettato l’istanza di annullamento, disponendo la compensazione delle spese di giudizio tra le parti coinvolte e l’oscuramento dei dati sensibili della società ricorrente.
