La Corte di Cassazione ha affrontato un tema importante nel diritto del lavoro: il confine tra l’illegittimità di una sanzione disciplinare e il diritto del dipendente a ottenere un risarcimento danni. Il caso trae origine dal ricorso di un dirigente medico contro l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno, a seguito dell’irrogazione di una sanzione di censura ritenuta nulla per difetto di specificità.
Il caso e le decisioni di merito
Inizialmente, il Tribunale di Vallo della Lucania aveva annullato la sanzione, ma aveva rigettato la domanda di condanna generica al risarcimento dei danni. Questa decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Salerno, la quale ha sottolineato che, anche per una condanna generica, il danneggiato è tenuto a provare l’esistenza del nesso di causalità tra la condotta datoriale e il danno denunciato. Nel caso specifico, non era stata dimostrata la correlazione tra la sanzione e lo stato ansioso-depressivo lamentato dal medico.
I principi fissati dalla Cassazione
Il ricorrente sosteneva che, in sede di condanna generica, fosse sufficiente dimostrare il fatto illecito e la sua “potenzialità dannosa”, senza dover provare il nesso di causalità giuridica in concreto. Tuttavia, la Suprema Corte ha precisato una serie di punti.
Per l’accoglimento della domanda di condanna generica è necessaria la prova della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente capaci di generare effetti dannosi; l’attore deve dimostrare la colpa della controparte e il nesso causale, oltre all’esistenza di un danno che appaia almeno probabile; nel caso specifico, la prova del nesso tra l’irrogazione della censura e lo stato ansioso doveva essere fornita dal lavoratore, cosa che non è avvenuta.
Conclusioni della Corte
La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il giudice di merito non ha l’obbligo di accertare cause alternative della patologia una volta escluso il nesso eziologico con la sanzione. La sentenza ribadisce che l’annullamento di un provvedimento disciplinare non genera automaticamente un diritto al risarcimento se non viene fornita una prova, anche solo in termini probabilistici, del rapporto di causa-effetto con il pregiudizio subito.
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro per compensi professionali, oltre accessori di legge.
