Il Comune di Agropoli ha adottato una serie di misure restrittive per contrastare la minaccia degli incendi boschivi durante la stagione estiva. L’ordinanza sindacale numero 21412/2026, firmata dal sindaco Roberto Mutalipassi il 24 giugno, introduce divieti tassativi e obblighi di manutenzione validi su tutto il territorio comunale fino al 30 settembre 2026, termine che coincide con il periodo di massima pericolosità per il patrimonio ambientale.
L’iniziativa punta a salvaguardare le aree verdi locali, a tutelare la biodiversità del territorio e a garantire l’incolumità pubblica, riducendo al minimo i fattori di innesco dei roghi in un periodo caratterizzato da temperature elevate e rari fenomeni piovosi.
Le restrizioni e i comportamenti vietati sul territorio
Il provvedimento stabilisce una serie di divieti specifici che interessano sia le aree naturali sia le zone limitrofe. Tra le disposizioni principali spicca il divieto assoluto di bruciare residui vegetali derivanti da attività agricole e forestali. Fino al 20 settembre è inoltre vietata la combustione di stoppie ed erbe infestanti.
Nelle aree boscate, nei pascoli e fino a una distanza di 100 metri da essi, non è consentito accendere fuochi all’aperto di qualsiasi genere. All’interno di queste zone protette l’ordinanza vieta espressamente di fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, utilizzare apparecchi a fiamma o motori che possano generare faville e brace, nonché sostare con autovetture su strade non asfaltate.
Le limitazioni colpiscono anche l’uso di giochi pirici. L’impiego di fuochi d’artificio, lanterne volanti e razzi è vietato a una distanza inferiore a un chilometro da boschi e pascoli, mentre nel raggio di 100 metri dalle medesime aree non è permessa l’installazione di attività industriali o manifatturiere che possano causare incendi o esplosioni.
Gli obblighi di manutenzione e le sanzioni per i trasgressori
L’ordinanza non si limita ai soli divieti comportamentali, ma impone precisi doveri di prevenzione e pulizia a diverse categorie di soggetti. Gli obblighi di rimozione della vegetazione secca e di manutenzione dei terreni coinvolgono i privati proprietari di fondi agricoli o incolti, i gestori di strutture ricettive, alberghiere e turistiche, nonché le società responsabili delle reti di trasporto stradale e ferroviario, inclusa l’Anas.
La vigilanza sulla corretta osservanza delle norme è affidata alla Polizia Locale e alle altre forze dell’ordine attive sul territorio. Per i cittadini e gli enti che non rispetteranno le disposizioni previste dall’atto sindacale sono previste sanzioni amministrative pecuniarie che variano da 25 a 500 euro, a cui si aggiungono le responsabilità penali stabilite dalla legislazione nazionale vigente in materia di reati ambientali e sicurezza pubblica.
