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Pisciotta: annullata l’ordinanza di demolizione di 20 unità amovibili in una struttura agrituristica

Turismo rurale, il punto fermo del T.a.r. Salerno: legittime le case mobili negli agricampeggi. Il giudice amministrativo: “Non sono nuove costruzioni”.

Di: Redazione Infocilento
Pubblicato il: 13/01/2026
Aggiornato il: 13/01/2026
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Pisciotta case mobili

Una pronuncia destinata ad avere effetti concreti per l’organizzazione dei servizi del turismo rurale arriva dal TAR Campania – Salerno.
Con la sentenza n. 71/2026, la Sezione II del Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso proposto da un imprenditore agricolo di Pisciotta – assistito dall’avv. Pasquale D’Angiolillo – annullando integralmente l’ordinanza n. 2/2025, con la quale il Comune aveva disposto la demolizione di 20 case mobili installate all’interno dell’agriturismo di proprietà del ricorrente.

Cosa dice il TAR

Il TAR ha affermato un principio di particolare rilievo per il settore agrituristico: nelle strutture ricettive rurali regolarmente abilitate anche allo svolgimento dell’agricampeggio è legittima l’installazione di case mobili e altre unità abitative leggere senza necessità di permesso di costruire o di altri titoli, purché dotate dei meccanismi di rotazione in funzione, prive di ancoraggi permanenti al suolo e fornite di allacciamenti alle reti elettriche, idriche e tecnologiche facilmente rimovibili.

In presenza di tali condizioni – chiarisce il giudice amministrativo – le case mobili non possono essere qualificate come “nuove costruzioni”, rientrando nel regime dell’attività edilizia libera, in applicazione combinata del Testo unico per l’edilizia e delle leggi regionali della Campania n. 15/2008 e n. 16/2019.

Nelle motivazioni della decisione il Collegio  salernitano (presidente, Nicola Durante; estensore, Roberto Ferrari; componente, Gaetana Marena) ha, inoltre, evidenziato che non sono le singole case mobili a dover essere autorizzate, ma la struttura agricolo-ricettiva nel suo complesso, dovendo risultare già assentita sotto il profilo urbanistico, edilizio e – ove previsto – paesaggistico ai fini della legittima collocazione delle unità abitative.

Il commento

«La sentenza – dichiara l’avv. Pasquale D’Angiolillo – segna un passaggio molto importante per il turismo rurale: l’agricampeggio è una forma pienamente legittima di ospitalità rurale e, come tale, può prevedere l’installazione di case mobili amovibili, correttamente inserite in strutture autorizzate, non assimilabili all’edilizia tradizionale, dunque, non bisognevoli di permessi espressi. È un passaggio importante per garantire certezza del diritto, tutelare il legittimo affidamento degli operatori agricoli e agrituristici e favorire uno sviluppo turistico coerente con i territori rurali e ambientali».

La decisione costituisce un riferimento rilevante per gli imprenditori e per le stesse amministrazioni locali, chiamate ad applicare la normativa urbanistico-edilizia in modo corretto, proporzionato e coerente con le finalità di tutela del territorio e di sviluppo sostenibile.

Per i territori rurali e interni, in particolare, la sentenza costituisce un segnale positivo: l’agricoltura multifunzionale, l’agriturismo e l’agricampeggio rappresentano strumenti fondamentali per contrastare lo spopolamento, sostenere le economie locali e promuovere un turismo lento e compatibile con i valori ambientali.

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