Il caso della falesia di Cala del Cefalo, situata lungo la strada del Mingardo a Camerota, è approdato ieri mattina dinanzi al Consiglio di Stato. L’udienza di appello, promossa dall’amministrazione comunale, mira a ribaltare la decisione del Tar di Salerno del 2024. In quella sede, i giudici amministrativi avevano confermato la legittimità dei provvedimenti di sospensione dei lavori emessi dalla Soprintendenza, rigettando le istanze del Comune.
Le origini della controversia e l’ordinanza di brillamento
La vicenda trae origine dalla decisione del sindaco di Camerota, Mario Scarpitta, di procedere tramite un’ordinanza di somma urgenza al brillamento del costone roccioso. Tale intervento, finalizzato ufficialmente alla messa in sicurezza dell’area, è stato duramente contestato dal Ministero della Cultura e dalla Soprintendenza di Salerno. Secondo gli organi di tutela, il primo cittadino avrebbe agito “senza alcun potere e senza acquisire i necessari pareri paesaggistici e ambientali”, requisiti considerati imprescindibili anche in situazioni di emergenza.
La tutela del patrimonio e il danno alla falesia
La zona interessata è un sito di altissimo pregio, sottoposto a molteplici vincoli e riconosciuto come patrimonio dell’umanità. Durante il dibattimento, è emerso come la Soprintendenza avesse già evidenziato la mancanza di presupposti per un intervento così radicale.
Gli esperti hanno sostenuto che esistessero soluzioni alternative meno impattanti, come la semplice limitazione del transito veicolare, che avrebbero evitato quello che viene definito un danno irreversibile al paesaggio. L’episodio, ormai noto alle cronache come “l’esplosione della falesia”, continua a sollevare accese polemiche tra associazioni ambientaliste, come Italia Nostra e Per un Comune Migliore, e la comunità locale.
Il legame con il procedimento penale a Vallo della Lucania
Un elemento centrale dell’udienza presso il Consiglio di Stato è stato l’interesse mostrato dal Presidente del Collegio verso il procedimento penale pendente presso il Tribunale di Vallo della Lucania. In tale sede, il sindaco Scarpitta risulta imputato per le medesime vicende. L’accusa ipotizza la responsabilità del primo cittadino nella determinazione di danni paesaggistici e ambientali causati dall’assenza delle autorizzazioni necessarie per le operazioni di brillamento.
In attesa della sentenza definitiva
Al termine della discussione, che ha visto il confronto tra i legali Pasquale D’Angiolillo per il Comune, Daniela Canzoneri per il Ministero e Vincenzo Speranza per le associazioni ambientaliste, il Collegio si è riservato la decisione. Il pronunciamento potrebbe non limitarsi al merito amministrativo, ma prevedere anche l’acquisizione degli atti processuali dal Tribunale di Vallo della Lucania.
Il verdetto rappresenterà un punto di svolta fondamentale per definire i confini tra i poteri d’urgenza dei sindaci e l’obbligo di tutela del patrimonio naturalistico.

La vergogna più grande