Attualità

Agropoli, dalla Capitaneria nuove disposizioni sull’uso natanti diporto

Ecco il provvedimento

Comunicato Stampa

11 Luglio 2018

L’ufficio circondariale marittimo di Agropoli, guidato dal comandante Giulio Cimmino, ha apportato delle modifiche al regolamento di disciplina dell’uso dei natanti da diporto nell’ambito del Circondario marittimo di Agropoli.

“Le modifiche – fanno sapere – si sono rese necessarie alla luce delle novità recentemente introdotte nel codice della nautica da diporto dal D. Lgs n. 229/2017 (pubblicato in Gazzetta ufficiale il 29/01/2018), che – tra gli altri – ha prescritto l’obbligo di patente nautica per l’utilizzatore di natanti da diporto con finalità commerciali (fatte salve le eccezioni di cui all’art. 27, comma 6 ter, stessa Legge).

Queste le nuove disposizioni:

– Locazione da diporto (artt. 42 e ss. del decreto legislativo 18 luglio 2005 Pagina 2 di 4 n°171 – c.d. Codice della Nautica da Diporto). È il contratto mediante il quale una parte (denominata locatore) si obbliga, in cambio di un corrispettivo, a far godere all’altra parte (detta conduttore) l’unità da diporto per un determinato periodo di tempo. La locazione è caratterizzata dunque dal passaggio della detenzione dell’unità dal locatore al conduttore, il quale, peraltro, ne esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi acquisendo di fatto lo status di armatore;

– Noleggio da diporto (artt. 47 e ss. Codice della Nautica da Diporto). È il contratto con il quale la detenzione dell’unità rimane al noleggiante (colui che si obbliga a mettere a disposizione l’unità) alle cui dipendenze rimane anche l’equipaggio. In tal caso il noleggiatore (o conduttore) è un semplice passeggero e la responsabilità della navigazione ricade interamente in capo al noleggiante. In particolare, mentre nella locazione l’unità può essere condotta con la sola patente nautica, nel noleggio la conduzione è subordinata al possesso di un titolo professionale marittimo rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 10 maggio 2005, n. 1211 .

Dunque, il contratto di locazione prevede che il proprietario o l’armatore “consegni” l’imbarcazione, dietro pagamento di un corrispettivo, ad un soggetto che provvede autonomamente per tutto quanto attiene alla condotta ed alla direzione del mezzo nautico, adempiendo personalmente l’incarico (fermo il possesso della patente nautica) ovvero assumendo personale titolato alle proprie dipendenze, secondo le vigenti disposizioni in materia di contratti d’arruolamento; per quanto attiene al noleggio, invece, il conduttore (colui che prende l’unità a noleggio) è tenuto a disinteressarsi tout court della navigazione e degli obblighi ad essa connessi potendo fare affidamento sul comandante e sull’equipaggio che gli è stato messo a disposizione dal noleggiante, i quali operano alle dirette dipendenze di quest’ultimo. Ora, nella prassi è stato più volte accertato che contratti intitolati come di “locazione” celino, nella sostanza, un’attività di noleggio (rectius: un’abusiva attività di noleggio), in quanto il locatario pone a disposizione del contraente, oltre all’unità da diporto, anche l’equipaggio. Questi il più delle viene ad essere costituito da uno “skipper” che opera alle dirette dipendenze del titolare dell’imbarcazione in virtù di rapporti di lavoro, di fiducia ovvero di altri tipi di affectio. Mette conto precisare, inoltre, che sull’utilizzo illegittimo del contratto di locazione con skipper si è pronunciata nel recente passato l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ribadendo che, “al di là del nomen iuris dell’atto, deve ritenersi che il contratto di locazione con skipper concretizzi la figura del contratto tipico di noleggio con la conseguente applicabilità della disciplina di quest’ultima tipologia di contratto”. Al riguardo, si soggiunge che l’abusivo esercizio delle attività di locazione e noleggio è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa che va da un minimo di 2.775 € ad un massimo di 11.017,00 € (art. 55 del Codice).

– Noleggio occasionale. È introdotto da qualche anno nel codice della nautica da diporto con l’art. 49 bis “al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico”. Detta attività può essere svolta dal proprietario di imbarcazioni o navi da diporto ovvero dall’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e, benché non costituisca uso commerciale, essa viene vincolata ad una serie oneri, tra i quali: l’obbligo di effettuare una preventiva comunicazione all’ufficio dell’Agenzie dell’Entrate ed alla Capitaneria di porto territorialmente competenti (secondo le modalità prescritte dal D.M. 23/02/2013 e s.m.i.), l’obbligo di tenere a bordo una copia delle comunicazione effettuate e del contratto di noleggio occasionale, nonché eseguire l’attività per una durata massima complessiva non superiore a quarantadue giorni. A dispetto del nome utilizzato (“noleggio”), tale fattispecie contrattuale mutua alcuni aspetti tipici della disciplina della locazione, infatti, è previsto che il comando e la condotta dell’unità noleggiata possano essere assunti con il possesso della (sola) patente nautica, in deroga alle disposizioni recanti l’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Con il più volte citato D. Lgs. n. 229/2017 il legislatore è ritornato sulla disciplina del noleggio occasionale precisando come tale attività sia riservata alle sole unità battenti bandiera italiana.

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