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Un genitore di un alunno disabile di un istituto paritario chiedere che il figlio sia seguito da un docente di sostegno? A chiarirlo è il Tribunale di Vallo della Lucania

Una sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania fa luce sul caso

Di:
Ernesto Rocco
Di:Ernesto Rocco
Inizia l'attività giornalistica nel 2003, collaborando con il mensile "Il Cilento Nuovo". Successivamente diventa addetto stampa dell'U.S.Agropoli 1921, ruolo che manterrà fino al 2013 e che...
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Pubblicato il: 10/11/2025
Aggiornato il: 10/11/2025
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Tribunale Vallo

In data 3 settembre 2025, il Tribunale di Vallo della Lucania, con ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. emetteva un’ordinanza con cui ordinava ad un Istituto Paritario di attribuire al minore, entro il 15 settembre 2025, “un insegnante di sostegno”.

In ottemperanza a tale provvedimento, l’Istituto si attivava prontamente e, nominava quale insegnante di sostegno per il minore.

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Successivamente, il padre dell’alunno adiva nuovamente il Tribunale con un’istanza ex art. 669-duodecies c.p.c., lamentando una presunta non corretta attuazione del provvedimento cautelare, poiché la docente individuata non era in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno (c.d. TFA).

La decisione del giudice

Con ordinanza del 5 novembre 2025 il Giudice del Tribunale di Vallo della Lucania Dott. Mario Miele rigettava integralmente l’istanza del ricorrente, ritenendo che l’Istituto avesse correttamente e adeguatamente adempiuto all’ordine impartito. Il Giudice rilevava che la nomina di un docente non specializzato è una circostanza prevista dalla normativa di settore in caso di incapienza delle graduatorie (O.M. n. 88/2024), che la docente nominata era comunque iscritta al percorso di specializzazione TFA e che tale soluzione rappresentava un “accomodamento ragionevole” volto a tutelare il minore. 

Pertanto, Il punto centrale dell’ordinanza impugnata risiede nel corretto inquadramento della fattispecie. Il Giudice ha giustamente osservato che la stessa disciplina dettata per la scuola pubblica contempla l’ipotesi di carenza di insegnanti specializzati. L’art. 12, comma 9, dell’Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 prevede espressamente che, in caso di incapienza delle graduatorie di sostegno, si possa procedere “all’individuazione dell’aspirante privo di titolo di specializzazione”.

Se tale procedura è ritenuta legittima per il sistema pubblico, a maggior ragione deve esserlo per una scuola paritaria che, pur obbligata a garantire i medesimi standard qualitativi, non può essere gravata di un obbligo impossibile da adempiere (ad impossibilia nemo tenetur). L’applicazione analogica di tale principio è del tutto logica e coerente con il sistema.

Inoltre, la soluzione adottata dall’Istituto e avallata dal Giudice rappresenta un perfetto esempio di “accomodamento ragionevole”, così come definito dall’art. 2 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. 

Pertanto, la nomina di un docente privo di speculazione non costituisce una discriminazione, ma al contrario è la misura più idonea ad “impedire la discriminazione del minore”, garantendogli continuità didattica e un supporto qualificato (seppur in via di perfezionamento), evitando il danno ben più grave che deriverebbe dalla sua totale assenza.

Avv. Gianfranco Nunziata

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