Una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania, sezione staccata di Salerno, ha messo la parola fine, almeno per ora, a una disputa che vedeva contrapposti il Ministero della Cultura (tramite la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino) e la Provincia di Salerno, insieme all’ASL di Salerno. Al centro della controversia, la realizzazione della “pista ciclabile intercomunale dei Templi“, un progetto ambizioso volto a valorizzare il territorio tra i comuni della costa campana.
Il ricorso, presentato dal Ministero della Cultura, mirava all’annullamento della determina conclusiva della conferenza di servizi che aveva dato il via libera al progetto. Le motivazioni addotte dalla Soprintendenza spaziavano dalla mancata convocazione di tutti i Comuni interessati, alla incompletezza della documentazione, fino alla presunta violazione delle norme sulla tutela paesaggistica e dei beni culturali, in particolare per quanto riguarda un tratto della pista nella fascia pinetata.
Il “Silenzio Assenso” della Soprintendenza: un punto cruciale
Il cuore della decisione del TAR ruota attorno al concetto di “silenzio assenso” nell’ambito della conferenza di servizi. Il Tribunale ha infatti sottolineato come la mancata partecipazione della Soprintendenza alla riunione conclusiva del 30 agosto 2024 della conferenza di servizi in modalità sincrona abbia di fatto comportato l’acquisizione del suo “assenso senza condizioni”. Secondo l’articolo 14 ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990, la mancata partecipazione alle riunioni o la non espressione di una posizione chiara e motivata equivale a un assenso. Il TAR ha ribadito che un’Amministrazione che non partecipa o non esprime dissenso nei modi e nei tempi previsti, contribuendo alla formazione di un assenso implicito, non può successivamente contestare l’esito della conferenza in sede giurisdizionale. Questa interpretazione mira a rafforzare la ratio semplificatoria e acceleratoria delle conferenze di servizi, evitando che l’inerzia di un’Amministrazione possa bloccare progetti di interesse pubblico.
Le Ragioni del TAR: inammissibilità e infondatezza
Oltre al principio del “silenzio assenso”, il Tribunale ha esaminato e respinto le altre eccezioni sollevate dalla Soprintendenza. Per quanto riguarda la mancata convocazione dei Comuni, il TAR ha evidenziato come un protocollo d’intesa tra la Provincia di Salerno e i Comuni coinvolti avesse già sancito l’avvio del percorso amministrativo, con il Comune di Capaccio Paestum (presente alla conferenza) come capofila. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che la richiesta di integrazioni documentali da parte della Soprintendenza fosse stata presentata tardivamente, oltre i termini perentori fissati e prorogati. Infine, ha chiarito che nessuna disposizione impone all’Amministrazione procedente di richiedere la nomina di un rappresentante unico nell’ambito della conferenza di servizi e che le norme sulla tutela paesaggistica e dei beni culturali (L. 220/1957) non escludono l’acquisizione del consenso tramite conferenza di servizi.
Conseguenze della sentenza La decisione del TAR Salerno, pubblicata il 19 giugno 2025, respinge dunque il ricorso del Ministero della Cultura e conferma la validità della determina che autorizza la realizzazione della pista ciclabile. Le spese legali sono state compensate tra le parti. Questa sentenza rappresenta un importante precedente per la gestione delle conferenze di servizi, sottolineando la responsabilità delle Amministrazioni nel partecipare attivamente e tempestivamente ai processi decisionali, al fine di evitare che la loro inerzia si traduca in un “assenso” con conseguente perdita del potere di contestazione. Il progetto della “pista ciclabile intercomunale dei Templi” potrà ora proseguire il suo iter, un passo significativo per lo sviluppo turistico e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico della Campania.