Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha annullato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi e il relativo verbale che avevano approvato il progetto definitivo della “Pista ciclabile intercomunale dei Templi”, un’opera che mira a collegare i comuni di Agropoli, Capaccio Paestum, Battipaglia, Eboli, Pontecagnano Faiano e Salerno. La sentenza, pubblicata il 3 novembre 2025, accoglie l’appello presentato dal Ministero della Cultura e dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Salerno e Avellino contro la Provincia di Salerno.
Il progetto e il ricorso
Il progetto, definito di “area vasta”, era stato approvato dalla Provincia di Salerno con una determinazione conclusiva della conferenza di servizi (n. 645 del 20 settembre 2024). Inizialmente, il Ministero e la Soprintendenza avevano presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale (T.a.r.) per la Campania, sezione staccata di Salerno. Il T.a.r., con la sentenza n. 1160/2025, aveva respinto il ricorso.
Il Consiglio di Stato ha invece accolto l’appello del Ministero, ribaltando in primis la decisione di inammissibilità del ricorso di primo grado.
Ammissibilità del ricorso: bocciata la preclusione del T.a.r.
Il T.a.r. aveva dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero per la mancata partecipazione dell’Amministrazione statale alla riunione della conferenza di servizi del 30 agosto 2024. Il Consiglio di Stato ha respinto questa eccezione, richiamando un principio consolidato: la possibilità di proporre opposizione al Consiglio dei Ministri (ex articolo 14-quinquies della legge n. 241/1990) da parte dell’amministrazione statale dissenziente non costituisce una condizione di ammissibilità o procedibilità per l’azione giurisdizionale.
L’azione giudiziaria, anche senza aver esercitato il rimedio dell’opposizione al Consiglio dei Ministri, rimane infatti sempre disponibile nel termine ordinario per tutelare il diritto di difesa costituzionalmente riconosciuto.
La motivazione “apparente” e i rilievi inattuabili
Il motivo determinante per l’annullamento è stata la carenza di motivazione della determinazione conclusiva della Provincia. La Provincia, pur riconoscendo e dichiarando di voler “tener conto” dei rilievi critici sollevati dalla Soprintendenza nella successiva fase di progettazione esecutiva, non ha motivato adeguatamente in che modo tali rilievi potessero essere effettivamente superati.
Secondo il Consiglio di Stato, questa si è risolta in una motivazione meramente “apparente”. I rilievi della Soprintendenza erano infatti considerati “inconciliabili” con il progetto definitivo già approvato e, di conseguenza, “inattuabili” nella successiva fase esecutiva.
In particolare, i rilievi critici riguardavano:
- La previsione di realizzare nuovi tratti di pista ciclabile all’interno della fascia pineta, ritenuti incompatibili con le esigenze di tutela paesaggistica.
- L’interferenza del progetto definitivo con un altro progetto (“Sviluppo Sostenibile della fascia Costiera – Riqualificazione Ambientale Torre – Linora”).
- La necessità di attivare la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e la conformità dell’intervento agli strumenti urbanistici.
- L’interferenza della pista ciclabile con la fascia tutelata dalla Legge N. 220/57, che costituisce un vincolo di inedificabilità assoluta.
L’accoglimento del sesto motivo d’appello ha quindi portato all’annullamento sia della determinazione conclusiva della conferenza di servizi che del verbale della riunione. Restano salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
