La Corte costituzionale, con la sentenza numero 36 depositata in data odierna, ha confermato la piena legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, della legge della Regione Campania numero 6 del 2025. La decisione respinge le questioni sollevate dal Governo, blindando la modifica normativa che regola i tempi per la rimozione delle cause di ineleggibilità dei sindaci che intendano candidarsi alla carica di Presidente della Regione o di consigliere regionale.
La modifica dei termini per le dimissioni
Il cuore della vicenda riguarda la finestra temporale entro la quale i primi cittadini dei comuni campani devono rassegnare le dimissioni per poter correre alle elezioni regionali. La precedente normativa imponeva un termine di novanta giorni antecedenti la scadenza naturale del quinquennio del consiglio regionale. La nuova disposizione ha sensibilmente ridotto questo intervallo, fissando il limite ultimo a sessanta giorni.
Il rispetto dei principi costituzionali
Secondo la Consulta, non sussiste alcuna violazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione. I giudici hanno chiarito che la legge quadro nazionale (n. 165 del 2004) non impedisce alle Regioni di individuare un termine anticipato rispetto alla presentazione delle candidature per disciplinare l’ineleggibilità. La Corte ha dunque ritenuto infondati i dubbi di costituzionalità, confermando l’autonomia legislativa regionale in materia elettorale entro i binari dei principi fondamentali dello Stato.
Il precedente della Puglia e il test di proporzionalità
Un passaggio chiave della sentenza riguarda il richiamo alla precedente pronuncia numero 131 del 2025. In quel caso, la Corte aveva dichiarato l’illegittimità di una norma della Regione Puglia che imponeva ai sindaci di dimettersi ben centottanta giorni prima del voto, giudicando tale termine “sproporzionato”. Al contrario, proprio in quella sede, il termine di sessanta giorni adottato dalla Campania era stato indicato come paradigma di proporzionalità.
In conclusione, la Consulta ha valutato positivamente la scelta del legislatore campano, definendo la norma “non irragionevole né sproporzionata” e pienamente compatibile con il diritto di elettorato passivo garantito dagli articoli 3 e 51 della Costituzione.
