La Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, ha depositato in data 18 marzo 2026 l’ordinanza n. 10305, con la quale ha rigettato l’istanza di sospensione dell’esecuzione della pena presentata dalla difesa di Massimo Cariello. La decisione giunge a seguito del ricorso straordinario per errore di fatto proposto dai legali dell’ex amministratore, volto a contestare alcuni passaggi della precedente sentenza della Sesta Sezione Penale che aveva reso definitivo l’accertamento di responsabilità.
Il ricorso straordinario e le contestazioni della difesa
Il collegio difensivo di Cariello aveva depositato il ricorso il 19 febbraio 2026, basandosi sull’articolo 625-bis del codice di procedura penale. Secondo i legali, nella precedente sentenza si sarebbe verificata “l’inesatta percezione dell’identità del soggetto propalante e del contenuto delle dichiarazioni testimoniali richiamate in sentenza”.
Le doglianze riguardavano specificamente l’affermazione di responsabilità, la sussistenza dell’utilità legata al cosiddetto pactum sceleris e presunti errori percettivi in merito alla inutilizzabilità delle intercettazioni. Su queste basi, era stata richiesta la sospensione dell’esecuzione della sentenza in attesa della definizione del ricorso straordinario.
I criteri di “eccezionale gravità” e il rigetto dell’istanza
I giudici della Suprema Corte hanno ribadito che, secondo l’orientamento consolidato, la sospensione della pena può essere concessa solo in casi di “eccezionale gravità”. Tale valutazione richiede un’analisi del fumus boni iuris, ovvero una “qualificata probabilità di successo del ricorso straordinario che appaia di pressoché immediata evidenza già in base ad una delibazione sommaria”.
Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che le censure mosse dalla difesa non presentassero tali caratteristiche. Nell’ordinanza si legge infatti che l’istanza “non conforta una prognosi d’accoglimento dell’impugnazione straordinaria dotata dei caratteri di immediata ed incontestabile evidenza richiesti dall’istituto”.
Verso il nuovo giudizio presso la Corte d’Appello
Nonostante il rigetto della sospensione, resta fermo quanto stabilito dalla Sesta Sezione Penale, che aveva annullato la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 21 ottobre 2024 limitatamente al trattamento sanzionatorio. Il fatto contestato è stato riqualificato come “un unico reato di cui all’art. 319 cod.pen.” (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio). La questione torna ora alla Corte di Appello di Napoli, incaricata esclusivamente della rideterminazione della pena, mentre la responsabilità penale è ormai passata in giudicato.
