Resta operativa la struttura di accoglienza situata in località Moio Alto, nel Comune di Agropoli. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha infatti accolto gran parte delle istanze presentate dalla società che gestisce l’immobile, annullando il provvedimento con cui l’ente comunale aveva ordinato la cessazione immediata dell’attività e la demolizione di alcune opere.
La vicenda
Al centro della disputa c’è un immobile che attualmente ospita circa 50 richiedenti protezione internazionale. Nel dicembre scorso, il Comune aveva emesso un’ordinanza restrittiva contestando presunte irregolarità edilizie e la mancanza di autorizzazioni idonee per l’uso collettivo della struttura come centro di accoglienza.
La società proprietaria si è rivolta ai giudici amministrativi per chiedere la sospensione del provvedimento, sostenendo che l’attività fosse legittima e che il Comune avesse superato i propri ambiti di competenza.
Le competenze sulla gestione migranti
I giudici hanno chiarito un principio fondamentale: la decisione su dove collocare i centri di accoglienza straordinaria e la verifica della loro idoneità spettano alla Prefettura e non ai singoli Comuni. Il sindaco e gli uffici comunali, dunque, non hanno il potere di imporre la chiusura di un centro se questo è stato regolarmente contrattualizzato con lo Stato per far fronte all’emergenza migratoria.
Secondo quanto stabilito dal Tribunale, il compito di vigilare sulla sicurezza e sulla salute degli ospiti all’interno di queste strutture rimane una prerogativa degli organi governativi centrali.
La questione edilizia
Anche sul fronte dei lavori eseguiti nell’immobile, il Tribunale ha dato ragione ai privati. Le opere di manutenzione realizzate recentemente sono state considerate regolari, poiché il Comune non era intervenuto nei tempi previsti dalla legge per contestarle. Per questa ragione, l’ordine di demolizione è stato annullato per quasi tutta la struttura.
L’unica eccezione riguarda un piccolo manufatto esterno di circa 20 metri quadrati, risultato privo di qualsiasi documentazione o richiesta di condono passata; per questo specifico elemento resta valido l’obbligo di rimozione.
Cosa accade ora
Con questa decisione, la struttura potrà continuare a ospitare i richiedenti asilo, ponendo fine a un braccio di ferro che durava da mesi tra l’amministrazione locale e i gestori dell’accoglienza. La sentenza sottolinea ancora una volta come la gestione dei flussi migratori segua canali gerarchici che vedono lo Stato come principale attore decisionale rispetto agli enti territoriali.