Il Tribunale di Vallo della Lucania ha l’ex titolare del Lido Trentova ad Agropoli al quale venivano contestate alcune opere realizzate in loco.
L’origine della vicenda giudiziaria e le contestazioni
La questione legale ha avuto inizio nel 2010, a seguito di un accertamento condotto dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli presso la struttura del Lido Trentova S.r.l., situata nella rinomata Baia di Trentova. In quella sede, le autorità comunali avevano contestato ai titolari dell’epoca un’occupazione abusiva di suolo demaniale.
Nello specifico, i rilievi riguardavano la presenza di cabine in muratura, tettoie di copertura e camminamenti, oltre all’occupazione arbitraria di aree comunali su cui sarebbe stata realizzata parte della struttura ricettiva e delle relative pertinenze. Le accuse formulate ipotizzavano i reati di occupazione arbitraria di suolo demaniale e comunale (ai sensi degli articoli 54 e 1161 del Codice della Navigazione) e invasione di terreni (ex art. 633 c.p.).
Le evidenze emerse durante il dibattimento
Il processo penale, iniziato nel novembre del 2014, si è protratto per dodici anni fino alla conclusione nel febbraio del 2026. Durante l’istruttoria dibattimentale presso il Tribunale Penale di Vallo della Lucania, davanti al Giudice Monocratico Dott. Ragucci, sono emersi elementi definiti inconfutabili dalla difesa.
È stato infatti accertato che tutte le opere oggetto di contestazione erano state realizzate tra gli anni ’50 e ’60, ovvero molto tempo prima che i proprietari coinvolti assumessero la gestione del Lido Trentova S.r.l. Dalle testimonianze è emerso che, sin dal loro ingresso, i gestori avevano operato in possesso di regolari concessioni demaniali, mai messe in discussione dalla Pubblica Accusa. Un ulteriore punto critico emerso dalle escussioni testimoniali ha riguardato la mancata esecuzione di un rilievo topografico da parte dell’autorità marittima durante la fase delle indagini preliminari.
La sentenza di assoluzione e le motivazioni
L’istruttoria ha dimostrato la totale estraneità degli imputati rispetto ai fatti contestati, evidenziando l’assoluta buona fede delle loro condotte. La difesa, rappresentata dagli avvocati Attilio Tajani e Diego Tajani, ha sottolineato l’assenza dell’elemento soggettivo necessario per configurare i reati ascritti.
Secondo quanto emerso in aula, non è mai esistito il dolo specifico richiesto dalla norma, né sono stati rilevati profili di colpevolezza riconducibili alla colpa incosciente. Al termine della discussione finale, il giudice ha pronunciato una sentenza di assoluzione con formula piena ai sensi dell’art. 530 c.p.p., stabilendo che “il fatto non costituisce reato”.
