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Organismo Composizione Crisi: intervista a Carmine Santangelo, presidente dell’ordine dei commercialisti

L'intervista

A cura di Redazione Infocilento
Pubblicato il 21 Luglio 2022
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E’ attivo presso l’Ordine dei commercialisti di Vallo della Lucania l’Organismo di Composizione della Crisi. Ne parliamo con Carmine Santangelo, presidente dell’Ordine.

Cos’è l’Organismo di composizione della crisi attivato presso il vs Ordine?

L’ O.C.C. è un organismo pubblico istituito dalla Legge 3 del 2012. Questo istituto viene nominato dal debitore che intende, con l’aiuto del consulente a cui si è affidato, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento tramite un accordo con i creditori. E’ l’unico organismo presente in tutto il Circondario del Tribunale di Vallo della Lucania.

 Che ruolo svolge l’organismo composizione crisi da sovraindebitamento?

L’organismo di composizione della crisi è un ente indipendente ed imparziale al quale ogni debitore, a patto che sia legittimato a farlo, ha la possibilità di rivolgersi, onde  poter far fronte ai debiti contratti e risolvere la propria situazione con i creditori.

È quindi all’OCC che vanno presentate le domande utili per avviare il procedimento; una volta valutato il rispetto delle condizioni, l’organismo di composizione della crisi provvede a nominare un professionista (definito “gestore della crisi”) il quale, una volta esaminata la documentazione allegata, assiste il debitore durante l’intero processo di ristrutturazione del proprio debito e la conseguente soddisfazione dei diritti dei creditori.

Quando serve?

L’organismo di composizione della crisi entra in causa quando il debitore decide di avvalersi della Legge 3/2012, ossia quando si decide di attuare la procedura di esdebitazione attraverso un accordo con i creditori.

Il debitore dovrà per prima cosa scegliere un consulente che lo assisterà in tutta la durata della procedura, a cui fare affidamento per raccogliere tutta la documentazione richiesta e per la compilazione della proposta di accordo con i creditori.

La proposta di accordo verrà sottoposta successivamente all’O.C.C. che dovrà verificare la correttezza dei dati e della documentazione contenuta nell’accordo e attestare la fattibilità del piano.

Come funziona il procedimento?

Il procedimento in questione consente di rivolgersi all’apposito organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento oppure ad un professionista abilitato (commercialista, avvocato o notaio).

Se accolto, il piano diventerà vincolante per ciascun creditore. Qualora il piano fosse respinto dal giudice perché non realizzabile, il consumatore avrà comunque la possibilità di accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio.

Durante l’esecuzione della procedura, il giudice è tenuto a sospendere ogni azione esecutiva (pignoramenti, etc) nei confronti dei beni del debitore.

Terminata la procedura, il debitore verrà esdebitato, ovvero liberato da qualsiasi debito. Il procedimento può dirsi concluso soltanto in seguito all’emanazione del cosiddetto “accordo di composizione della crisi”, oppure con la liquidazione del patrimonio del debitore.

Quali sono i soggetti legittimati ad accedere alla procedura di sovraindebitamento?

Per poter accedere alla procedura in OCC è necessario rientrare in una delle seguenti categorie:

  • Consumatori;
  • Startup;
  • Società semplici costituite per l’esercizio delle attività professionali;
  • Enti privati non commerciali;
  • Imprenditori cessati;
  • Associazioni professionali e studi professionali associati.

Non possono accedere alla procedura di sovraindebitamento i seguenti soggetti:

  • Imprenditori soggetti ad altre procedure concorsuali;
  • Tutti coloro che, nei cinque anni precedenti, hanno già fatto ricorso all’organismo crisi da sovraindebitamento;
  • Chi ha subito provvedimenti di risoluzione, revoca o annullamento dell’accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore;
  • Chi ha presentato documentazioni incomplete o insufficienti.

Come avviare la procedura con l’organismo composizione crisi da sovraindebitamento?

Per avviare la procedura con uno degli organismi composizione crisi abilitati è necessario compilare un’apposita istanza e depositarla presso l’Ufficio di Segreteria del relativo organismo sovraindebitamento con raccomandata o via pec.

Successivamente l’Occ nomina il gestore della crisi, ossia il professionista incaricato a seguire la pratica. Il gestore della crisi nominato dovrà comunicare entro 10 giorni l’accettazione della nomina via PEC e sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza da inviare al tribunale. Una volta accettato l’incarico, il referente dell’organismo comunicherà al debitore, il nome del gestore incaricato.

Quando costa avviare una pratica con l’OCC?

Al momento della presentazione dell’istanza all’organismo composizione crisi è obbligatorio effettuare dei versamenti per diritti di segreteria.

Mentre il compenso percepito dall’Organismo di composizione della crisi, invece, è indicato all’interno del preventivo e viene calcolato applicando il tariffario OCC, in genere dal Gestore della Crisi incaricato di valutare l’istanza. I versamenti possono essere effettuati con carta di credito, bancomat, bonifico, assegno e contanti.

  I vantaggi di affidarsi all’OCC ?

Una volta avviata la procedura non è detto che automaticamente si proceda all’esdebitazione, è solo un primo step di un percorso.
Per tale motivo consigliamo sempre di affidarsi a professionisti esperti nel settore che possano aiutarti nella raccolta documentale e seguirti per tutto l’iter della pratica sino alla completa risoluzione dei debiti.

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