Il Tar Campania, sezione di Salerno, ha respinto la domanda cautelare presentata contro l’approvazione del rendiconto 2024 del Comune di Vallo della Lucania. La decisione arriva a seguito dell’avvio di una procedura di rinnovazione da parte dell’amministrazione.
Il ricorso e le contestazioni
La vicenda nasce dal ricorso numero 91 del 2026, presentato da Marcello Ametrano. Il ricorrente ha impugnato diversi atti relativi alla gestione finanziaria del Comune di Vallo della Lucania, tra cui la deliberazione consiliare n. 16 del 18 luglio 2025 riguardante l’approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio 2024.
Le contestazioni riguardavano principalmente la legittimità dei pareri dei responsabili dei servizi e del segretario; il rispetto dei termini per il deposito degli atti; l’avviso di convocazione del Consiglio comunale e la relativa documentazione.
La decisione dei magistrati salernitani
Nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, la Prima Sezione del Tar di Salerno (composta dai magistrati Salvatore Mezzacapo, Antonio Andolfi e Raffaele Esposito) ha esaminato la domanda di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
Il Tribunale ha deciso di respingere la domanda cautelare. La motivazione risiede nelle azioni intraprese dal Comune successivamente alla presentazione del ricorso. Con una delibera di Giunta del novembre 2025, l’Amministrazione ha infatti approvato nuovamente la documentazione del rendiconto, integrando gli atti che inizialmente non erano stati depositati.
Rinnovazione procedimentale in corso
Dagli atti emerge che l’Amministrazione comunale ha avviato una “rinnovazione procedimentale” per garantire la trasparenza e la partecipazione. Nel corso dell’udienza è stato evidenziato come sia imminente una nuova deliberazione del Consiglio comunale per la riapprovazione del rendiconto, sanando così i potenziali vizi sollevati dal ricorrente.
Alla luce di questi sviluppi, i giudici amministrativi non hanno ravvisato i presupposti per la sospensione degli atti, disponendo la compensazione delle spese legali tra le parti per questa fase del giudizio.
