La tutela del patrimonio archeologico di Paestum non ammette deroghe, nemmeno per strutture ricettive già avviate. Lo ha sancito il Consiglio di Stato respingendo gran parte del ricorso proposto da una società titolare di un hotel contro il Comune di Capaccio Paestum
Il caso: tra pertinenze agricole e attività turistica
La vicenda trae origine da una contestazione di abusività riguardante diversi manufatti situati in un’area di proprietà della società appellante. Tra le opere nel mirino dell’amministrazione figuravano un fabbricato adibito a camere da letto di circa 330 mq, una piscina e una struttura in muratura ridotta a rudere.
Il cuore della contesa legale riguardava un’istanza di accertamento di conformità presentata per regolarizzare il cambio di destinazione d’uso di queste vecchie pertinenze agricole in strutture turistico-ricettive. Il Comune aveva tuttavia negato la sanatoria, richiamando il rigoroso vincolo imposto dalla legge speciale n. 220 del 1957.
Il muro dell’inedificabilità assoluta
Il Collegio della Sezione Settima ha confermato la legittimità del diniego comunale. Il punto cardine è la legge n. 220/1957, che istituisce una zona di rispetto di mille metri all’esterno della cinta muraria dell’antica Paestum. In questa fascia vige un divieto assoluto di eseguire qualsiasi fabbricato in muratura o opera che possa arrecare pregiudizio allo stato della località.
Secondo i giudici, tale vincolo non distingue tra “opere maggiori” e “opere minori”. La ratio è creare una cornice di protezione per un bene che è patrimonio mondiale dell’UNESCO, garantendo non solo l’integrità fisica ma anche la visuale e il decoro del contesto ambientale. Poiché i rilievi aerofotogrammetrici hanno dimostrato che le opere sono state realizzate in epoca successiva all’imposizione del vincolo, la sanatoria è stata ritenuta giuridicamente impossibile per mancanza della cosiddetta doppia conformità.
Limiti all’acquisizione gratuita del patrimonio comunale
Nonostante il rigetto delle istanze di sanatoria, la sentenza ha parzialmente accolto il ricorso in merito alle modalità di acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
Il Consiglio di Stato ha chiarito una distinzione fondamentale tra area di sedime e ulteriori aree; nel primo caso l’acquisizione è automatica e non richiede motivazione specifica, scattando di diritto con l’inottemperanza all’ordine di demolizione. Nel secondo caso per acquisire porzioni di terreno aggiuntive rispetto a quelle occupate dai manufatti abusivi, il Comune deve fornire una motivazione adeguata e specificare le finalità urbanistiche che giustificano tale apprendimento.
Nel caso specifico, l’ordinanza del Comune è stata annullata limitatamente al riferimento a queste aree ulteriori, poiché l’Ente non aveva debitamente motivato l’estensione dell’acquisizione oltre il sedime dei fabbricati.

Lo afferma inequivocabilmente la legge. Non poteva essere altrimenti.