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Vallo di Diano: Vendeva formaggi in cattivo stato di conservazione, prescrizione lo salva da sanzione

Supermercato avrebbe dovuto pagare sanzione da circa novemila euro

A cura di Erminio Cioffi
Pubblicato il 30 Novembre 2021
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La lentezza della giustizia “salva” dal pagamento di una multa di novemila euro un commerciante valdinese, titolare di un supermercato, che nel frattempo ha cessato l’attività già da qualche anno. L’ammenda era stata comminata nel 2013 quando, in seguito ad un controllo effettuato nel supermercato, nel banco frigorifero salumi e formaggi privi delle etichette recanti data di scadenza del prodotto ed una forma di caciotta in cattivo stato di conservazione. In seguito al controllo ed alle violazioni riscontrate nell’attività commerciale, il gestore della stessa venne ritenuto penalmente responsabile.

Fin qui nulla di strano se non che per avere la sentenza di primo grado passano ben sette anni ed il 6 luglio del 2020, il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità penale del commerciante condannandolo al pagamento di una ammenda di novemila euro. Successivamente alla sentenza il commerciante valdianese ha presentato ricorso in Cassazione basandolo su tre motivi e tra questi quello dell’intervenuta prescrizione del reato nel momento in cui è stata emessa la sentenza. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso nella parte in cui veniva contestato il mancato rilievo della prescrizione: “il termine di prescrizione – si legge nella sentenza della Cassazione – si è comunque consumato il 13 giugno 2020, quindi ventitré giorni prima della sentenza di primo grado”. Inoltre i giudici hanno ritenuto fondate anche le censure che lamentano l’assenza di qualunque motivazione in ordine alla esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, nonostante l’espressa richiesta.

“La richiesta di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto – si legge ancora nella sentenza – risulta dal verbale e persino dall’intestazione della sentenza impugnata, e, però, questa, che pure ha irrogato una pena molto più prossima al minimo che al massimo edittale, nulla dice in motivazione per escludere la sussistenza dei presupposti necessari per l’integrazione della causa di non punibilità”. Per queste ragioni la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza, liberando in via definitiva il commerciante dal pagamento della multa.

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