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Rifiuti a Castellabate, il TAR Salerno salva la gara da 11 milioni: ricorso respinto e aggiudicazione confermata

Il TAR Salerno respinge il ricorso di GF Scavi sull'appalto rifiuti a Castellabate. Confermato l'affidamento a Sarim: i refusi nel bando erano errori palesi

Di:
Ernesto Rocco
Pubblicato il: 27/06/2026
Aggiornato il: 27/06/2026
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Castellabate-Municipio

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), ha respinto il ricorso principale e dichiarato improcedibili i motivi aggiunti presentati dalla GF Scavi s.r.l. in merito alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti e spazzamento nel Comune di Castellabate. La sentenza, pubblicata il 24 giugno 2026, conferma la validità dell’aggiudicazione definitiva in favore della Sarim s.r.l..

La ricorrente aveva impugnato gli atti della procedura d’appalto (avente un importo complessivo di oltre 11,9 milioni di euro) lamentando presunte e insanabili contraddittorietà nella documentazione di gara, con particolare riferimento alla quantificazione del costo della manodopera e alla ripartizione dei punteggi per l’offerta tecnica.

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I motivi della decisione: nessun errore bloccante nel bando

Il fulcro del contenzioso ruotava attorno a un presunto contrasto tra il bando e la relazione di progetto. Nei documenti principali della gara il costo della manodopera era indicato in euro 6.937.838,65, mentre la relazione progettuale quantificava il personale in euro 1.433.437,74 annui, per un complessivo di euro 5.733.750,96 nel quadriennio di vigenza contrattuale.

I magistrati salernitani hanno chiarito che non sussiste alcuna contraddittorietà escludente. La relazione tecnica conteneva infatti un quadro economico dettagliato che comprendeva non solo le spese del personale, ma tutte le voci dell’appalto, le spese generali e l’utile d’impresa, la cui somma portava esattamente all’importo totale a base d’asta.

Secondo il collegio giudicante, il maggiore importo inserito nel bando era un errore materiale palese e riconoscibile che avrebbe dovuto indurre la società a formulare una semplice richiesta di chiarimenti. Come si legge testualmente nella sentenza:

“l’evidente errore di compilazione contenuto nel bando e nel disciplinare di gara avrebbe dovuto indurre la ricorrente, al più, a una richiesta di chiarimenti”.

Irrilevanti i nodi legati al monte ore e ai rinnovi contrattuali

Il TAR ha inoltre ritenuto infondate le contestazioni riguardanti la presunta sottostima del costo del lavoro dovuta al calcolo sulle ore mediamente lavorate anziché sul monte ore teorico. I giudici hanno specificato che la documentazione amministrativa non imponeva un monte ore minimo obbligatorio per l’esecuzione del servizio.

Allo stesso modo, non sono state accolte le tesi relative ai rincari derivanti dal rinnovo del CCNL del comparto e dall’accordo siglato dalle parti sociali nel luglio 2025. Essendo il bando datato ottobre 2025, la stazione appaltante non poteva computare un quadro normativo ed economico i cui elementi d’ipotesi sono stati sciolti definitivamente dai sindacati solo nel febbraio 2026.

Rettificato l’errore sui punteggi tecnici e confermate le spese compensate

La sentenza ha smontato anche il secondo motivo di ricorso, inerente all’assegnazione dei punteggi. L’amministrazione comunale aveva già provveduto a chiarire che l’indicazione di 80 punti massimi per l’offerta tecnica all’interno del disciplinare costituiva un mero refuso. L’allegato I specificava infatti dettagliatamente i sette criteri di valutazione e i relativi sub-criteri, la cui somma matematica restituiva in modo inequivocabile il punteggio corretto di 90 punti.

In ragione del rigetto del ricorso introduttivo, i giudici hanno dichiarato l’improcedibilità dei motivi aggiunti volti a contestare l’aggiudicazione definitiva alla Sarim s.r.l.. La GF Scavi s.r.l., non avendo preso parte alla gara in veste di concorrente, non avrebbe tratto alcun vantaggio dall’annullamento dell’aggiudicazione stessa. Le spese di lite sono state interamente compensate tra le parti proprio a causa dei refusi e della non impeccabile compilazione iniziale della documentazione da parte della stazione appaltante.

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