La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha chiuso vicenda giudiziaria che vedeva coinvolta una donna, accusata di resistenza a pubblico ufficiale aggravata. I fatti risalgono a un’operazione di sgombero forzato avvenuta a Battipaglia, dove le Forze dell’ordine erano intervenute per liberare 17 alloggi popolari occupati abusivamente. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della donna, confermando la condanna a otto mesi di reclusione già inflitta nei precedenti gradi di giudizio.
La dinamica dei fatti e la “barriera umana”
Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito e confermato dagli Ermellini, l’imputata non si sarebbe limitata a una mera resistenza passiva, come sostenuto dalla difesa. Al contrario, la donna avrebbe preso parte attiva a una vera e propria strategia di contrasto collettivo. La Corte d’appello ha descritto analiticamente come la ricorrente avesse partecipato a costituire “una barriera umana” all’altezza di una rampa di scale, ponendo in essere condotte materiali specifiche quali “agitarsi freneticamente, utilizzare i piedi per bloccare la catena tirata per altro verso dai Vigili del Fuoco, percuotere le mani degli agenti”. Tali azioni sono state ricondotte alla fattispecie del concorso materiale nel reato di resistenza.
Il principio di coazione indiretta e intimidazione di gruppo
Uno dei punti nodali della sentenza riguarda l’idoneità della condotta di gruppo a ostacolare la pubblica funzione. La Cassazione ha chiarito che, ai fini dell’integrazione del delitto, non è sempre necessaria una minaccia diretta o personale. Nella sentenza si legge infatti che:
“Era proprio la presenza dell’intero gruppo di donne ad esercitare, con la loro pressione fisica e verbale, una forma di intimidazione e coazione talora diretta (incatenamenti alla ringhiera, spargimento di sostanze oleose sulle scale) ma più spesso indiretta, idonea comunque a comprimere la libertà d’azione dei pubblici ufficiali”.
Confermata l’aggravante per il numero di partecipanti
La difesa aveva contestato anche l’applicazione dell’aggravante legata al numero di persone coinvolte. Tuttavia, la Corte ha ritenuto il motivo generico e infondato, rilevando come dagli atti risultasse la presenza di oltre dieci concorrenti durante la protesta. Il fatto che le imputate fossero collocate in punti diversi dell’immobile non esclude l’aggravante, poiché tutte partecipavano con urla e movimenti concitati all’azione di disturbo. Tale circostanza ha inoltre impedito che il reato cadesse in prescrizione.
Il trattamento sanzionatorio e il rigetto del ricorso
In merito al trattamento sanzionatorio, i giudici di legittimità hanno ritenuto congrua la pena di otto mesi di reclusione. La richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante è stata respinta a causa della gravità delle condotte e delle conseguenze verificatesi: l’operazione ha infatti richiesto un ingente dispiegamento di uomini e mezzi, e diversi agenti hanno dovuto ricorrere a cure mediche.
Alla luce di queste motivazioni, la Cassazione ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.
