Agropoli: abbattimento del Saracino per realizzare unità abitative, il TAR dice “no”

Una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania, sezione staccata di Salerno, ha accolto il ricorso del comune di Agropoli per il rigetto del permesso a costruire per la demolizione della discoteca Saracino con ricostruzione in situ di villette. Il provvedimento di rigetto era stato emesso dall’Ufficio urbanistica e pianificazione del dell’Ente, con responsabile il funzionario Agostino Sica

La vicenda legale

Una società Immobiliare del posto aveva presentato una richiesta di “permesso di costruire” per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato.  L’obiettivo era cambiarne la destinazione d’uso da turistico-ricettiva a residenziale. L’intervento prevedeva la realizzazione di cinque nuovi corpi di fabbrica per un totale di circa 28 unità abitative.

Inizialmente, la società aveva presentato un ricorso per l’accertamento del silenzio-assenso, sostenendo che il Comune non avesse risposto entro i termini previsti. Tuttavia, il Comune di Agropoli, dopo aver inviato un preavviso di diniego il 27 maggio 2025, ha emesso un provvedimento di diniego definitivo il 25 giugno 2025. Il Comune ha motivato la sua decisione sostenendo che l’intervento non potesse essere considerato una ristrutturazione, bensì una nuova costruzione, una tipologia non consentita nella zona omogenea “B/4” in cui ricadeva il progetto, come disciplinato dall’articolo 65 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano Urbanistico Comunale (PUC).

La società ha quindi presentato motivi aggiunti, eccependo l’illegittimità del diniego e sostenendo che, in base alle recenti riforme normative, la demolizione e ricostruzione con variazioni di sagoma, prospetti e volumi rientrasse a pieno titolo nella nozione di ristrutturazione edilizia.

La posizione del TAR di Salerno

Il TAR di Salerno ha dichiarato il ricorso iniziale per silenzio-assenso improcedibile a causa del sopravvenuto diniego da parte del Comune. Quanto ai motivi aggiunti, il tribunale li ha giudicati infondati.

Nella sua sentenza, il TAR ha stabilito che l’intervento proposto non può essere qualificato come ristrutturazione edilizia. Il Collegio ha ritenuto che la demolizione di un fabbricato preesistente per realizzarne tre nuovi, con un cambio radicale di destinazione d’uso (da turistico-ricettiva a residenziale), non mantenga quella “linea distintiva” tra ristrutturazione e nuova costruzione. Il tribunale ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, per configurare una ristrutturazione, le modifiche volumetriche e di sagoma devono essere di “portata limitata e comunque riconducibili all’organismo preesistente”.

La sentenza sottolinea che, sebbene le recenti modifiche legislative abbiano reso più flessibile la nozione di ristrutturazione, questa non può essere svincolata dalla “conservazione della precedente identità dell’edificio”. Il progetto della società, secondo il TAR, non rispettava il criterio di “continuità costruttiva”, risolvendosi di fatto nella creazione di un “novum”, ovvero una nuova costruzione.

Il tribunale ha anche respinto le altre argomentazioni della società, inclusa quella sulla presunta violazione dell’obbligo di motivazione da parte del Comune. La sentenza ha infatti chiarito che, sebbene l’amministrazione sia tenuta a esaminare le osservazioni dei privati, non è necessario che le confuti analiticamente, ma è sufficiente che la motivazione del provvedimento finale sia “logicamente coerente con le risultanze acquisite”. A rappresentare il comune di Agropoli l’avvocato Rosa Campanile

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