Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania, sezione staccata di Salerno, ha respinto il ricorso presentato dall’avvocato Cinzia Morello contro il Comune di Ispani riguardo la nomina degli assessori, tutti di sesso maschile.
I motivi del ricorso e l’eccezione di tardività
L’avvocato Morello, oltre a chiedere l’annullamento degli atti di nomina, aveva anche chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento del Comune. Il ricorso lamentava la violazione delle norme sulla parità di genere nella composizione della giunta.
Il Comune di Ispani si è costituito in giudizio eccependo, tra le altre cose, l’irricevibilità del ricorso per tardività.
La decisione del TAR sulla tardività
Il Collegio del TAR ha ritenuto fondata l’eccezione di irricevibilità per tardività della notifica del ricorso, limitatamente alla domanda di annullamento.
- Il provvedimento effettivamente lesivo è stato individuato nella delibera di nomina n. 3 del 4 giugno 2025.
- La successiva nota del 4 agosto 2025, con cui il Comune aveva riscontrato la richiesta di chiarimenti del Difensore Civico, è stata qualificata come un atto meramente confermativo.
- Un atto meramente confermativo non è autonomamente impugnabile e, secondo la giurisprudenza, non riapre i termini per l’impugnazione dell’atto precedente.
- Di conseguenza, al momento della notifica del ricorso (18 ottobre 2025), il termine di 60 giorni per l’impugnazione risultava abbondantemente decorso.
Silenzio inadempimento: rigettata la domanda
Per quanto riguarda la richiesta di accertamento del silenzio inadempimento, il TAR ha respinto la domanda ritenendola infondata.
- Il tribunale ha chiarito che il ricorso per silenzio-inadempimento presuppone una formale richiesta di un provvedimento da parte di un privato, che dia inizio a una procedura amministrativa.
- Nel caso specifico, la ricorrente non aveva formulato alcuna istanza diretta al Comune.
- Inoltre, una richiesta di riesame o rimozione di un atto precedentemente emanato (invito all’autotutela) non è tutelabile con il giudizio sul silenzio, poiché l’Amministrazione non ha l’obbligo giuridico di provvedere su tali sollecitazioni.
- Infine, l’obbligo di riscontro nei confronti delle richieste del Difensore Civico Regionale (nota del 28 agosto 2025) non sussiste nei confronti della ricorrente, la quale vanta solo un mero interesse mediato e riflesso al riscontro stesso.
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato in parte irricevibile (per tardività dell’impugnazione degli atti) e in parte respinto (per infondatezza sulla domanda relativa al silenzio inadempimento). Le spese di lite sono state compensate.


