Il Tar di Salerno ha confermato l’aggiudicazione della gestione della Stazione Marittima di Salerno per i prossimi otto anni. La sentenza della sezione staccata di Salerno pone un punto fermo nella disputa legale sorta in seguito alla gara d’appalto, respingendo il ricorso presentato dalla società Terminal Napoli. I giudici hanno dunque validato la vittoria del consorzio composto da Salerno Cruises e Salerno Stazione Marittima, ritenendo legittimo l’operato dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.
Le ragioni del ricorso di Terminal Napoli
La controversia giudiziaria ha avuto origine dai risultati della gara indetta nel 2023 per l’affidamento dell’opera progettata dall’archistar Zaha Hadid e delle banchine del Molo Manfredi.
Terminal Napoli aveva impugnato l’esito della procedura, conclusasi a settembre 2024 con il punteggio massimo assegnato al consorzio salernitano. La contestazione principale riguardava la sostenibilità del piano economico, basato su previsioni di crescita definite dalla ricorrente come “inverosimili”. Nello specifico, l’offerta tecnica vincitrice prospetta un incremento del 453% dei passeggeri e del 284% delle navi entro l’ottavo anno di concessione, cifre ritenute sproporzionate rispetto ai trend storici del settore nel Mediterraneo.
La decisione del tribunale amministrativo
Il collegio giudicante, presieduto da Pierluigi Russo, ha rigettato le tesi della società partenopea, appellandosi al principio della discrezionalità tecnica dell’amministrazione. Secondo i giudici, i dati forniti dai vincitori non risultano “manifestamente irragionevoli”, pur essendo caratterizzati da un forte ottimismo. Il tribunale ha evidenziato come il contesto infrastrutturale di Salerno stia vivendo una fase di profonda trasformazione, citando i lavori di prolungamento del Molo Manfredi finanziati dal PNRR e la nuova operatività dell’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi come fattori in grado di giustificare proiezioni di crescita elevate.
Le garanzie a tutela dell’interesse pubblico
Nella sentenza viene sottolineato che, sebbene le previsioni siano “certamente opinabili e sottoposte all’alea di numerose variabili”, esistono strumenti contrattuali a protezione del pubblico interesse.
Il Tar ha richiamato l’attenzione su una specifica clausola di risoluzione inserita nell’atto di concessione: qualora il gestore non dovesse raggiungere almeno il 70% degli obiettivi dichiarati, l’amministrazione avrà la facoltà di annullare il contratto. In questo modo, i magistrati hanno chiarito che il rischio d’impresa legato al mancato raggiungimento dei target ricade esclusivamente sui soggetti privati e non sulla collettività.