Infante
  • Live Streaming Canale 79
  • Pubblicità
Cerca
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • X
  • Google news
  • Linkedin
  • App
Logo InfoCilento
  • Salerno
  • Piana del Sele
  • Cilento
  • Diano
  • Alburni
  • Sport
  • Eventi
  • Tv – Canale79
  • Turismo
  • Contatti
> Cineteatro Agropoli, legale del Comune replica ad Asga: ricorso improcedibile, nessun rischio risarimento
Ad image
Logo InfoCilento
Cerca un articolo
  • Salerno
  • Piana del Sele
  • Cilento
  • Diano
  • Alburni
  • Sport
  • Eventi
  • Tv – Canale79
  • Turismo
  • Contatti

Cineteatro Agropoli, legale del Comune replica ad Asga: ricorso improcedibile, nessun rischio risarimento

«L’appello è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse».

A cura di Ernesto Rocco
Pubblicato il 12 Marzo 2025
Condividi
municipio agropoli

«La sentenza del Consiglio di Stato non ha rigettato l’appello ma lo ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, Carenza di interesse, si badi, di entrambe le parti: infatti da una parte il teatro è stato restituito al Comune sin dal 2021, dall’altra, l’Asga non può vantare alcune datto, non avendo proposto appello incidentale alla richiesta di risarcimento dei danni dichiarata Inammissibile dal Tar». A replicare alla nota della società Asga, è Luigi Acerbo, l’avvocato che rappresentava il comune di Agropoli nel procedimento giudiziario relativo al cineteatro di Agropoli.

La decisione dei giudici

Per i giudici del Consiglio di Stato l’appello è improcedibile. «Risulta dagli atti di causa che ormai dal 2021 il Comune risulta essere tornato in possesso del bene. Ai sensi dell’art. 34, comma 3 del codice di Procedura Amministrativa “Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori”; Nel caso di specie, non è più utile l’annullamento dei provvedimenti comunali del 2021, tenuto conto che il termine concesso è decorso da circa quattro anni e che il bene è stato restituito» evidenziano i giudici.

Dunque l’Asga non può vantare alcun ulteriore interesse ai fini risarcitori, osserva il legale dell’Ente, in quanto la sentenza del TAR ha dichiarato inammissibile tale pretesa e tale statuizione non è stata oggetto di appello, determinandosene così la definitività con il passaggio in giudicato. Quindi «l’appello è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse».

«Di tutto il polverone alzato, alla Asga resta niente. Resta invece lo stato di morosità per il debito di 107.000,00 euro che l’Asga non ha ancora provveduto a pagare al Comune. Questa è l’unica causa sicura che sarà fatta».

Condividi questo articolo
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Threads Copia Link
  • Redazione
  • Contattaci
  • Pubblicità
  • Collabora
  • Come vederci
  • Scarica l’app
  • Privacy
  • Facebook
  • X
  • Youtube
  • Google news
  • Instagram
  • Linkedin

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge. 

Ad image
Ad image