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Capaccio Paestum, parere paesaggistico tardivo, Comune obbligato a decidere sul piano di lottizzazione

Sulla tardività del parere paesaggistico. Il TAR Salerno dichiara inammissibile l'annullamento ma ordina al Comune di decidere sul piano di lottizzazione

A cura di Ernesto Rocco
Pubblicato il 3 Novembre 2025
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Tar Salerno

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), ha parzialmente accolto il ricorso presentato dalla Società A.& A. Costruzioni S.r.l. e altri contro il Ministero della Cultura, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino e il Comune di Capaccio Paestum. La sentenza si concentra sulle conseguenze del ritardo della Soprintendenza nell’emissione del parere paesaggistico relativo a un piano di lottizzazione.

I fatti e la vicenda procedimentale

I ricorrenti, proprietari di terreni nel Comune di Capaccio Paestum (località Capaccio Scalo, Via Magna Graecia) , avevano riavviato l’iter per l’approvazione di un piano di lottizzazione (“Piano di Lottizzazione Convenzionata Area Comparto Sud Zona D1.2 e B4”). Il piano era già stato oggetto di un parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza nel 2014.

Nel 2023, dopo che la Commissione Locale del Paesaggio ebbe espresso parere favorevole, il Comune aveva inoltrato la pratica alla Soprintendenza.

Quest’ultima, con nota del 16 ottobre 2023, aveva formulato una richiesta di integrazioni, cui i ricorrenti avevano dato seguito nel settembre 2024. Infine, la Soprintendenza ha espresso parere contrario il 5 novembre 2024.

La pronuncia del TAR sulla tardività e sull’obbligo di provvedere del Comune

I ricorrenti avevano chiesto l’annullamento del parere contrario e l’accertamento dell’obbligo del Comune di Capaccio Paestum di concludere l’iter di approvazione del piano di lottizzazione.

Il TAR di Salerno ha ritenuto il parere della Soprintendenza tardivo. Dalla data di protocollazione della richiesta di parere (1° settembre 2023) al 5 novembre 2024 (data del parere negativo) è risultato ampiamente decorso il termine di 45 giorni previsto dall’art. 146 del d.lgs. 42/2004, anche tenendo conto dei periodi di sospensione.

Il Collegio ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui la richiesta di integrazione documentale non interrompe il termine, ma lo sospende ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha quindi ordinato al Comune di Capaccio Paestum di provvedere in maniera espressa e motivata sull’istanza dei ricorrenti nel termine di sessanta giorni.

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TAG:capaccio paestumCilentolottizzazione
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