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Calcio

Violenza sugli arbitri: Figc inasprisce le pene

Le sanzioni valgono per dilettanti e professionisti

Di: Christian Vitale
Pubblicato il: 30/12/2018
Aggiornato il: 30/12/2018
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Arbitro di calcio

La Figc, durante questo mese, ha reso noto, dopo tanti  episodi violenti, il nuovo statuto da seguire per sanzionare le aggressioni contro i direttori di gara: le pene andranno da un minimo di un anno per la violenza senza referto medico, mentre partiranno da due per i casi di violenza con referto medico.
Gabriele Gravina, presidente della F.I.G.C. ha dichiarato: “Abbiamo mantenuto le promesse il primo passo verso l’azzeramento dei casi di violenza nei confronti dei direttori di gara è l’innalzamento delle sanzioni per chi si macchia di questi comportamenti vergognosi. Lo abbiamo fatto per i nostri arbitri e per tutto il sistema perché non c’è spazio per i violenti nella famiglia del calcio italiano”.
Ecco quello che rischiano i tesserati che effettueranno aggressioni sugli arbitri.

Art. 11 bis Responsabilità per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara
1. Costituisce condotta violenta, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale o che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale di gara.
2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di squalifica.
3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di inibizione.
4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica.
5. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.
6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai commi precedenti appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.

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