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Lottizzazione a Pioppi: condannato il Comune

"Silenzio - diniego" del Comune su un procedimento di lottizzazione per la realizzazione di una struttura turistica: arriva la decisione del Tar

A cura di Sergio Pinto
Pubblicato il 9 Gennaio 2020
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POLLICA. Il Tar Campania, con una sentenza pubblicata nella giornata di ieri (8 gennaio) ha accolto il ricorso della società Baia di Pioppi, rappresentata dall’avvocato Lorenzo Lentini, contro il Comune di Pollica, non costituitosi in giudizio. La ricorrente chiedeva l’annullamento del silenzio – rifiuto serbato dal Comune di Pollica sull’istanza della società d’approvazione di PUA (Piano Urbanistico attuativo) per una struttura turistico ricettiva, a rotazione d’uso, alla Località Porto del Fico, Frazione Pioppi e la declaratoria dell’obbligo di concludere il procedimento di approvazione del piano.

Lottizzazione a Pioppi: i fatti

I fatti risalgono al febbraio 2017 quando la Baia di Pioppi presentò un piano di lottizzazione (Pua) per la realizzazione di una struttura turistico – ricettiva. Il Comune di Pollica convocò Conferenza di Servizi decisoria, nel corso della quale furono acquisiti tutti i pareri favorevoli delle Autorità competenti; i lavori della Conferenza di Servizi si conclusero positivamente e il Comune, quindi,adottò il PUA.; ma nonostante i termini tassativi per la conclusione del procedimento fossero decorsi, l’Ente, stando alla ricorrente serbò “un’inammissibile inerzia provvedimentale, sottraendosi alla definizione del procedimento d’approvazione del PUA., con atto espresso e motivato”. Per questo sono state contestate anche violazioni di legge.

Il Tar Campania ha ritenuto fondato il ricorso. Il Comune di Pollica, nonostante l’adozione del Pua, non ha proseguito l’iter “mantenendo un atteggiamento di inerzia”.

Il Tribunale, pertanto, in accoglimento del ricorso, ha ordinato all’Ente guidato dal sindaco Stefano Pisani di concludere il procedimento, con atto espresso e motivato, e tanto nel termine perentorio, ritenuto congruo, di giorni centoventi, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa, ovvero dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.

Il Tribunale si riserva, “a domanda di parte, la nomina di un commissario ad acta, per il caso di perdurante inadempimento dell’Amministrazione all’ordine di conformarsi alla presente decisione (commissario ad acta che si sostituirà al Comune intimato, con aggravio di spese per l’ente)”. L’Ente è stato condannato anche al pagamento delle spese.

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