Una vittoria per il diritto di accesso agli atti amministrativi e un chiaro monito per la trasparenza della Pubblica Amministrazione. Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), ha emesso una sentenza in forma semplificata che accoglie il ricorso di GF Scavi S.r.l. contro il Comune di Pertosa, condannando l’ente locale per aver opposto un “silenzio-diniego” sull’istanza di accesso documentale presentata dalla società.
La controversia nasce in un contesto già acceso: GF Scavi S.r.l. è in contenzioso con il Comune per il pagamento del corrispettivo di servizi di trasporto rifiuti. Nel corso del procedimento civile, il Comune aveva sollevato eccezioni sulla mancata copertura in bilancio delle somme e sulla presunta carenza di regolarità contabile. Per tutelare la propria posizione in giudizio, la società ha quindi chiesto al Comune una serie di documenti cruciali: bilanci, determine di spesa, pareri di regolarità tecnica, procedure di pagamento e l’acquisizione dei CIG (Codici Identificativi Gara).
A fronte di questa richiesta, inviata a mezzo PEC il 6 giugno 2025, il Comune di Pertosa ha mantenuto il silenzio per oltre 30 giorni, portando la GF Scavi S.r.l. a ricorrere al TAR, impugnando il cosiddetto silenzio-diniego (o silenzio-inadempimento) e chiedendo l’annullamento di questa inerzia e la condanna all’esibizione dei documenti.
Il Comune, costituitosi in giudizio, ha tentato di eccepire l’inammissibilità del ricorso per diverse ragioni, tra cui l’omessa notifica a una presunta “controinteressata” (una società precedentemente affidataria del servizio) e la genericità dell’istanza.
Il TAR Salerno, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025, ha rigettato con forza le eccezioni del Comune e ha ritenuto il ricorso di GF Scavi S.r.l. “manifestamente fondato”.
In accoglimento del ricorso, il TAR ha ordinato al Comune di Pertosa l’esibizione di tutti i documenti richiesti entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione della sentenza.
Inoltre, il Comune è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori. La sentenza precisa che, in caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione, la parte ricorrente potrà chiedere la nomina di un commissario ad acta con poteri sostitutivi per garantire l’esecuzione della decisione.