• Live TV Canale 79
  • Pubblicità
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • X
  • Google news
  • Linkedin
  • App
Logo InfoCilento
  • Attualità
  • Cronaca
  • Politica
  • Sport
  • Tv – Canale 79
  • Eventi
  • Giovani
  • Turismo
  • Contattaci
  • Preferiti
Logo InfoCilento
  • Menu
  • Attualità
  • Cronaca
  • Politica
  • Sport
  • Tv - Canale 79
  • Eventi
  • Giovani
  • Turismo
  • Contatti
  • Preferiti
Cerca un articolo
  • Attualità
  • Cronaca
  • Politica
  • Sport
  • Tv – Canale 79
  • Eventi
  • Giovani
  • Turismo
  • Contattaci
  • Preferiti

IVA: Credito 2008 non detratto, Comune di Controne soccombe in Cassazione

La Cassazione rigetta il ricorso del Comune di Controne sul credito IVA 2008, ribadendo la decadenza per mancato rispetto della "cornice biennale

A cura di Redazione Infocilento
Pubblicato il 27 Settembre 2025
Condividi
Corte di Cassazione

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, ha rigettato il ricorso del Comune di Controne in una controversia fiscale con l’Agenzia delle Entrate relativa a un credito IVA maturato nel 2008. La Corte ha confermato la decadenza del diritto alla detrazione per mancato rispetto della cosiddetta cornice biennale.

Il contesto del credito e l’iter giudiziario

La controversia ha avuto origine da un credito IVA maturato dal Comune di Controne nell’anno d’imposta 2008, riportato nella dichiarazione IVA presentata per il 2009, ma non utilizzato. L’ente territoriale aveva impugnato una cartella di pagamento dovuta per l’anno 2011.

Sia la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno sia la Commissione Tributaria Regionale della Campania , pur accogliendo parzialmente il ricorso in primo grado (con conseguente caduta dell’iscrizione a ruolo per sanzioni e interessi, non appellata dall’Agenzia ), avevano ritenuto che la possibilità di detrazione del credito IVA del 2008 dovesse essere esercitata entro il secondo anno successivo a quello in cui era sorto il credito, e cioè al più tardi nella dichiarazione IVA relativa al 2010. Tale condizione non era stata rispettata, anche considerando “omessa” la dichiarazione relativa al 2009 presentata tardivamente il 30/1/2013.

I motivi del ricorso del Comune di Controne

Il Comune ha proposto ricorso in Cassazione basandosi su due motivi.

Con il primo motivo, l’ente contestava l’utilizzo della procedura di controllo formale e della conseguente cartella di pagamento per disconoscere il credito, sostenendo che l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto invece ricorrere al “più articolato procedimento di accertamento”. La Corte ha respinto il motivo, ribadendo che, in caso di dichiarazione tardiva equiparata a omessa, il credito di imposta formatosi precedentemente non può essere riportato nella dichiarazione successiva.

Il secondo motivo verteva sull’applicazione del termine biennale di decadenza. Anche questo motivo è stato giudicato infondato dalla Cassazione.

Il principio della “Cornice Biennale”

La Suprema Corte ha richiamato la sua giurisprudenza,che afferma il principio di neutralità dell’imposizione armonizzata sull’IVA. Tale principio riconosce che l’eccedenza d’imposta (pur in assenza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione) va riconosciuta dal giudice tributario se è dedotta “entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto“.

Nel caso specifico, i giudici di merito avevano accertato che il credito IVA era “sorto nel 2008”. Il Comune stesso aveva confermato che il credito era stato “maturato dal comune nell’anno 2008 ed è stato richiesto nella dichiarazione, presentata per l’anno 2011”. Poiché il credito era sorto nel 2008, la possibilità di detrazione massima era entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2010.

Leggi anche:

Trasparenza vincente: il Comune di Pertosa condannato per “silenzio-diniego” sui documenti

La Corte ha quindi stabilito che, essendo stato superato tale lasso temporale, era “maturata la decadenza, essendo stato superata la cornice biennale nei termini sopra ricostruiti”. Il ricorso è stato dunque rigettato, e il Comune di Controne è stato condannato alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate.

TAG:alburnicontrone
Condividi questo articolo
Facebook Whatsapp Whatsapp Threads Copia Link
Nessun commento

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Ascea, l’icona giubilare delle misericordie fa tappa nel Cilento

L’icona è costituita da una croce in legno di ulivo, sulla quale…

Sport, la Battipagliese annuncia un nuovo tesseramento: arriva Giovanni Fontanella

Fontanella è un esterno sinistro che arriva in prestito dalla Gelbison

Piano di Zona Ambito S9: al via i corsi di competenze digitali per persone con disabilità

L’iniziativa rappresenta un tassello importante per promuovere inclusione sociale, autonomia e pari…

  • Torna alla home

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

  • Scopri di più
  • Redazione
  • Contattaci
  • Pubblicità
  • Collabora
  • Come vederci
  • Scarica l’app
  • Newsletter
  • Privacy
  • Facebook
  • X
  • Youtube
  • Google news
  • Instagram
  • Linkedin

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge. 

Ad image
Ad image