Una lunga disputa legale si conclude con una sentenza che segna un precedente importante in materia di tutela ambientale e paesaggistica. Il Consiglio di Stato, con la sentenza numero 6859 del 2025, ha accolto l’appello dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ribaltando la precedente decisione del TAR di Salerno e ordinando la demolizione del manto di asfalto di “Via degli Asparagi”, una strada rurale nel cuore dell’area protetta.
Tutto ha inizio nel 2000, quando il Comune di Agropoli realizza opere in “Via degli Asparagi”. I lavori, però, avvengono in totale difformità rispetto alle autorizzazioni originarie. Già nel 1997, l’Ente Parco aveva concesso un nulla osta specificando, su indicazione della Soprintendenza, che la strada doveva rimanere sterrata e che i muri di contenimento avrebbero dovuto essere realizzati con pietre locali.
L’obiettivo era chiaro: preservare il paesaggio e il suolo dell’area, classificata come “Zona C2” del Parco, dove ogni tipo di pavimentazione impermeabilizzante è esplicitamente vietata.
Nonostante queste chiare prescrizioni, la strada venne asfaltata. L’Ente Parco, a seguito di un sopralluogo dei Carabinieri, ha quindi emesso un’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi. Il Comune di Agropoli ha impugnato il provvedimento, e il TAR di Salerno aveva inizialmente dato ragione al Comune, sostenendo che l’ordinanza del Parco fosse carente di motivazione.
Il Consiglio di Stato ha però smontato pezzo per pezzo la tesi del TAR. I giudici hanno chiarito che l’ordine di demolizione del Parco era pienamente motivato e che l’Ente ha pienamente agito all’interno delle sue competenze. La sentenza sottolinea che il Parco aveva semplicemente accertato la difformità tra quanto realizzato e quanto autorizzato nel 1997. L’abuso edilizio, in questo caso l’asfaltatura, giustifica di per sé l’ordine di ripristino.
Il Collegio ha anche respinto le argomentazioni del Comune riguardo a un presunto assenso paesaggistico successivo, ribadendo che l’autorizzazione del Parco ha una valenza diversa da quella paesaggistica della Soprintendenza. La sentenza ha quindi affermato che l’Ente Parco ha agito per la tutela di un bene specifico, il suolo e l’ambiente, che non può essere intaccato da valutazioni di altre autorità.
La sentenza si basa su un principio giuridico consolidato: un’ingiunzione di demolizione, quando si constata un’opera abusiva, è un “atto dovuto” che non richiede ulteriori motivazioni oltre all’accertamento dell’abuso stesso.
Questo principio vale anche se l’abuso è stato commesso molto tempo fa e l’attuale proprietario non ne è l’autore. La stabilità della strada o eventuali problematiche esecutive, secondo i giudici, dovranno essere valutate in un secondo momento, ma non possono in alcun modo intaccare la legittimità dell’ordine di demolizione.