Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), ha emesso un’importante ordinanza interlocutoria nell’ambito del ricorso numero di registro generale 202505907, segnando un punto di svolta temporaneo ma decisivo in una complessa vicenda legale. I giudici di Palazzo Spada hanno infatti accolto la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente, disponendo la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado precedentemente impugnata.
Il bilanciamento degli interessi in sede cautelare
La decisione del Collegio nasce da un’attenta valutazione del “periculum in mora”, ovvero il rischio che l’esecuzione immediata della sentenza del TAR possa arrecare un danno grave e irreparabile nelle more del giudizio definitivo. Secondo quanto si legge nel provvedimento, il Consiglio di Stato ha ritenuto che le esigenze prospettate dalla parte appellante siano prevalenti in questa fase procedurale. In particolare, i giudici hanno rilevato che: “Sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, atteso che l’esecuzione della sentenza impugnata comporterebbe effetti irreversibili o comunque difficilmente riparabili nelle more della definizione del merito”. Questa valutazione ha permesso di “congelare” la situazione di fatto e di diritto, mantenendo lo status quo fino alla nuova pronuncia.
La fissazione dell’udienza pubblica di merito
Oltre alla sospensione degli effetti della sentenza, l’ordinanza stabilisce il cronoprogramma per la risoluzione definitiva della controversia. Non limitandosi a una misura temporanea, il Collegio ha già individuato la data per la discussione nel merito, garantendo così la celerità del rito amministrativo. La Sezione Sesta ha dunque disposto che la causa venga discussa nell’udienza pubblica del 2026, anno in cui i magistrati entreranno nel vivo delle questioni giuridiche sollevate, analizzando i motivi di appello e le eccezioni delle controparti. Fino a quel momento, nessuna delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado potrà essere portata ad esecuzione.
Le spese di lite e i prossimi passaggi
Come di consueto nelle fasi cautelari dei giudizi amministrativi, il Consiglio di Stato ha deciso di non liquidare immediatamente le spese della presente fase. Nel dispositivo si legge infatti che: “Le spese della fase cautelare sono demandate alla decisione definitiva nel merito”. Questo significa che l’onere delle spese legali seguirà la soccombenza finale, venendo stabilito solo al termine del prossimo grado di giudizio. La decisione rappresenta un passaggio tecnico fondamentale per la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti, confermando il ruolo del Consiglio di Stato come garante della corretta applicazione delle norme anche attraverso lo strumento della tutela cautelare, essenziale per evitare che il tempo necessario a decidere diventi esso stesso un fattore di ingiustizia.
