Logo InfoCilento
  • Newsletter
  • Pubblicità
Canale 79
  • Attualità
  • Cronaca
  • Politica
  • Curiosità
  • Sport
  • Eventi
  • Video
  • Turismo
  • Contattaci
Logo InfoCilento
CANALE 79
Live
Cerca un articolo
  • Attualità
  • Cronaca
  • Politica
  • Curiosità
  • Sport
  • Eventi
  • Video
  • Turismo
  • Contattaci
Seguici
Attualità

Consiglio di Stato, stop al provvedimento: il Giudice Amministrativo accoglie l’istanza cautelare e sospende l’esecutività

Il Consiglio di Stato interviene con un'ordinanza cautelare, sospendendo l'esecutività della sentenza di primo grado e fissando l'udienza di merito per il 2026

Di:
Ernesto Rocco
Di:Ernesto Rocco
Inizia l'attività giornalistica nel 2003, collaborando con il mensile "Il Cilento Nuovo". Successivamente diventa addetto stampa dell'U.S.Agropoli 1921, ruolo che manterrà fino al 2013 e che...
Segui
Pubblicato il: 02/04/2026
Aggiornato il: 02/04/2026
Condividi
Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), ha emesso un’importante ordinanza interlocutoria nell’ambito del ricorso numero di registro generale 202505907, segnando un punto di svolta temporaneo ma decisivo in una complessa vicenda legale. I giudici di Palazzo Spada hanno infatti accolto la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente, disponendo la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado precedentemente impugnata.

Il bilanciamento degli interessi in sede cautelare

La decisione del Collegio nasce da un’attenta valutazione del “periculum in mora”, ovvero il rischio che l’esecuzione immediata della sentenza del TAR possa arrecare un danno grave e irreparabile nelle more del giudizio definitivo. Secondo quanto si legge nel provvedimento, il Consiglio di Stato ha ritenuto che le esigenze prospettate dalla parte appellante siano prevalenti in questa fase procedurale. In particolare, i giudici hanno rilevato che: “Sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, atteso che l’esecuzione della sentenza impugnata comporterebbe effetti irreversibili o comunque difficilmente riparabili nelle more della definizione del merito”. Questa valutazione ha permesso di “congelare” la situazione di fatto e di diritto, mantenendo lo status quo fino alla nuova pronuncia.

Leggi anche:

Incidente a Serre: giovedì l’autopsia sul corpo di Maurizio De Rosa
Turismo nel Salernitano e in Cilento: stagione record e la mobilità al centro dello sviluppo
Differenziata da record ad Ascea: ad agosto la raccolta rifiuti supera l’80%

La fissazione dell’udienza pubblica di merito

Oltre alla sospensione degli effetti della sentenza, l’ordinanza stabilisce il cronoprogramma per la risoluzione definitiva della controversia. Non limitandosi a una misura temporanea, il Collegio ha già individuato la data per la discussione nel merito, garantendo così la celerità del rito amministrativo. La Sezione Sesta ha dunque disposto che la causa venga discussa nell’udienza pubblica del 2026, anno in cui i magistrati entreranno nel vivo delle questioni giuridiche sollevate, analizzando i motivi di appello e le eccezioni delle controparti. Fino a quel momento, nessuna delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado potrà essere portata ad esecuzione.

Le spese di lite e i prossimi passaggi

Come di consueto nelle fasi cautelari dei giudizi amministrativi, il Consiglio di Stato ha deciso di non liquidare immediatamente le spese della presente fase. Nel dispositivo si legge infatti che: “Le spese della fase cautelare sono demandate alla decisione definitiva nel merito”. Questo significa che l’onere delle spese legali seguirà la soccombenza finale, venendo stabilito solo al termine del prossimo grado di giudizio. La decisione rappresenta un passaggio tecnico fondamentale per la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti, confermando il ruolo del Consiglio di Stato come garante della corretta applicazione delle norme anche attraverso lo strumento della tutela cautelare, essenziale per evitare che il tempo necessario a decidere diventi esso stesso un fattore di ingiustizia.

G Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite ›
Condividi questo articolo
Facebook Whatsapp Whatsapp Threads Copia Link
  • Redazione
  • Contattaci
  • Pubblicità
  • Collabora
  • Come vederci
  • Scarica l’app
  • Newsletter
  • Privacy
  • Gestione reclami
  • Codice di condotta

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.