La sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio per intervenuta prescrizione la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Salerno nei confronti di Roberto Ciuccio e Nicola Ragni. I due ex amministratori del Comune di Capaccio erano stati accusati del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità. Nonostante l’estinzione del reato per il decorso dei termini temporali, i giudici di legittimità hanno comunque confermato la confisca diretta delle somme di denaro sequestrate, rimodulandone l’importo.
Le accuse e i precedenti gradi di giudizio
La vicenda giudiziaria affonda le sue radici nella gestione dell’appalto per l’ampliamento e la gestione del cimitero comunale di Capaccio. Secondo l’impianto accusatorio, Ciuccio (all’epoca capogruppo di maggioranza) e Ragni (all’epoca vicesindaco), abusando delle loro cariche pubbliche, avrebbero indotto un imprenditore a consegnare loro la somma di 10.000 euro prospettando ostacoli burocratici all’iter dei lavori.
In secondo grado, la Corte di Appello di Salerno aveva confermato le responsabilità penali, infliggendo due anni e otto mesi di reclusione a Ciuccio e due anni e due mesi a Ragni. Contro tale decisione i legali dei due imputati avevano presentato ricorso in Cassazione, eccependo tra le varie motivazioni il vizio di motivazione sulle dichiarazioni della persona offesa e, in via preliminare, lo spirare dei termini di prescrizione.
L’analisi dei giudici sul reato e l’abuso di qualità
Nel valutare i ricorsi, la Cassazione ha ritenuto le doglianze infondate nel merito ma legittime sotto il profilo temporale, riscontrando che la prescrizione era effettivamente maturata il 22 novembre 2025, successivamente alla pronuncia d’appello.
La Suprema Corte ha convalidato la ricostruzione dei fatti effettuata nei precedenti gradi di giudizio, definendo attendibili le dichiarazioni dell’imprenditore ed evidenziando come l’abuso della qualifica pubblica si sia concretizzato in un’efficace pressione psicologica. Nelle motivazioni si chiarisce che l’induzione si realizza quando la posizione del pubblico agente viene percepita come fonte di possibili iniziative penalizzanti per il privato. Nel corso delle indagini era emerso anche un passaggio verbale in cui uno degli imputati, riferendosi alle somme richieste, si era espresso in modo esplicito: nel testo della sentenza viene riportato che l’imputato «mi disse che erano noccioline».
Rimodulata la confisca: confermato solo il contante
Nonostante l’annullamento delle condanne detentive per la prescrizione del reato, i giudici hanno dovuto decidere sulla misura patrimoniale. La Cassazione ha stabilito che la confisca obbligatoria del profitto del reato deve essere mantenuta, ma esclusivamente per quanto riguarda le somme di denaro contante.
Cade invece la previsione della confisca per equivalente sui beni immobili o di altro valore in caso di indisponibilità del denaro liquido. Inoltre, la responsabilità solidale stabilita nei precedenti gradi di giudizio è stata modificata: l’importo complessivo di 10.000 euro è stato ripartito in quote paritarie di 5.000 euro ciascuno a carico di Ragni e Ciuccio.
